Cassazione Penale, Sentenza n. 41806/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva respinto l'appello contro il rigetto della istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen.; artt. 416, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione sostenendo che era sopravvenuta una consulenza tecnica di parte (Dr. Granata) contenente un saggio fonico che, a suo avviso, escludeva l'attribuzione delle voci intercettate al ricorrente. Si contestava, inoltre, la validita' scientifica degli accertamenti fonici della Polizia Scientifica e si chiedeva che il saggio fonico del consulente di parte fosse acquisito agli atti in quanto parte integrante della consulenza.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto che la consulenza di parte fosse qualificabile come elemento nuovo e quindi non assoggettato alla preclusione del cosiddetto giudicato cautelare. Tuttavia il ricorso e' stato comunque ritenuto infondato: il Collegio ha osservato che la difesa ha valorizzato esclusivamente il tecnico di parte senza confrontarsi con il compendio indiziario convergente posto a fondamento dell'identificazione (residenza e perquisizione, utenze e telefonate collegate, utilizzo di schede per ordini a domicilio, ecc.). Ha rilevato inoltre che gli accertamenti della Polizia Scientifica, pur non essendo decisivi, erano elementi confermativi compatibili con l'identificazione e che le discordanze fra perizia di parte e perizie ufficiali risultavano in parte spiegate dal fatto che riguardavano conversazioni diverse. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali; non e' stata disposta la remissione in libertà e si e' ordinata la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto di detenzione ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma violata; dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione giuridica applicata a questa norma, se non la contestazione generale sulla motivazione e sul giudicato cautelare
Norma sostanziale che definisce il reato di associazione per delinquere, ripresa per inquadrare il capo di imputazione a carico del ricorrente
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa; richiamata per indicare le condotte al centro dell'indagine
Applicata dal Collegio per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento con il provvedimento che rigetta il ricorso
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiamato per disporre la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis, in relazione alla mancata remissione in libertà
Massime di principio
- Una consulenza tecnica di parte sopravvenuta può essere qualificata come elemento nuovo in grado di superare la preclusione derivante da un precedente giudicato cautelare, ma ciò non garantisce automaticamente l'accoglimento della richiesta di revoca della misura.
- Se il nuovo elemento (es. perizia di parte) contrasta con accertamenti tecnici ufficiali, il giudice valuta il quadro probatorio complessivo; un'unica perizia di parte contraria a un compendio indiziario convergente e a perizie ufficiali difficilmente basta a escludere i gravi indizi di colpevolezza.
- Per essere efficace, una perizia di parte deve essere pienamente verificabile e confrontabile: occorre che il saggio fonico sia acquisito agli atti, che sia chiara la corrispondenza delle conversazioni esaminate e che i metodi utilizzati siano descritti e difendibili scientificamente.
- Le questioni di metodo tecnico-scientifico (metodologie di comparazione vocale, campionatura, confronto tra conversazioni) vanno sollevate con elementi probatori che consentano il confronto oggettivo (es. richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, acquisizione dei file originali, confronto tra medesime registrazioni).
- In presenza di elementi di prova non direttamente riconducibili alla perizia fonica (residenza, utenze, movimenti e utilizzazioni di sim/schede, ordini recapitati), il giudice può fondare la misura cautelare su un compendio indiziario anche se singoli accertamenti tecnici non sono conclusivi.
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