Cassazione Penale, Sentenza n. 26250/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Imperia per violazione di legge in relazione all'art. 81, comma 4, cod. pen.: il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha applicato il limite minimo di aumento "non inferiore ad un terzo" previsto dall'art. 81, comma 4, erroneamente. Il Tribunale aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra più condanne e si era riferito al fatto che una delle sentenze riconosceva la recidiva ex art. 99, comma secondo, nn. 1) e 2). Il ricorrente sostiene che il limite minimo di un terzo si applica soltanto quando la recidiva reiterata (art. 99, comma 4) sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati e non quando la recidiva sia stata accertata con la stessa pronuncia o sia una recidiva "specifica" infra-quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto errata l'applicazione automatica del minimo di un terzo in assenza della dichiarazione di recidiva reiterata anteriore alla commissione dei reati: occorre verificare la data di commissione dei reati rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha dichiarato la recidiva. Nel caso di specie i reati furono commessi il 10/05/2017, 24/06/2017 e 03/04/2017, mentre le sentenze divennero irrevocabili in date successive (12/10/2022, 25/07/2017, 04/10/2023); inoltre la recidiva applicata in una delle sentenze era di tipo specifico (art. 99, comma 2) e non la recidiva reiterata ai sensi del comma 4. La Corte ha altresì rilevato errata applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'individuazione della "pena più grave" nel reato continuato, va presa la pena concretamente irrogata nel dispositivo (compresa la riduzione per il rito abbreviato). Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata nella parte relativa alla determinazione della pena e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio (nuova determinazione della pena) al Tribunale di Imperia (con diversa composizione come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale).
Norme richiamate
Il limite minimo di aumento per la continuazione (non inferiore ad un terzo) si applica solo quando l'imputato sia stato dichiarato recidivo reiterato (art. 99, comma 4) con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati; non si applica quando la recidiva sia stata accertata con le stesse sentenze oggetto del vincolo di continuazione o sia una recidiva specifica infra-quinquennale.
art. 99 cod. pen., comma 2 e comma 4
Distinzione tra recidiva "specifica" infra-quinquennale (comma 2, nn. 1 e 2) e recidiva reiterata (comma 4). L'operatività dell'aumento minimo per continuazione richiede la presenza della recidiva reiterata già accertata con sentenza irrevocabile anteriore alla commissione dei reati.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato, quale "pena più grave inflitta", va considerata la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione come risultante dal dispositivo, inclusa la riduzione per il rito abbreviato.
Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 2013 (richiamata)
Prescrive l'osservanza di determinati criteri procedurali e la composizione del tribunale in sede di esecuzione; la Corte di cassazione ha disposto il rinvio con diversa composizione in ottemperanza a tale principio.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U, n. 7029/2023; Sez. I, n. 18773/2013; Corte Cost., ord. n. 193/2008 e 171/2009)
Confermano i principi: (i) il limite minimo di un terzo non applicabile se la recidiva reiterata non è anteriore alla commissione dei reati; (ii) la "pena più grave" va presa dal dispositivo della sentenza di merito effettivamente applicato.
Massime di principio
- Il limite minimo di aumento della continuazione ("non inferiore ad un terzo") si applica solo se è stata pronunciata in precedenza e resa irrevocabile la dichiarazione di recidiva reiterata (art. 99, comma 4) antecedente alla commissione dei reati oggetto di continuazione.
- La semplice presenza di una menzione di recidiva in una delle sentenze aggregate, specie se di tipo specifico (art. 99, comma 2), non giustifica automaticamente l'applicazione del minimo di un terzo.
- Per verificare l'operatività della recidiva ai fini della determinazione dell'aumento per continuazione occorre confrontare la data di commissione dei reati con la data di irrevocabilità della sentenza che ha dichiarato la recidiva.
- Nella determinazione della pena complessiva per reati in continuazione, la "pena più grave" da cui calcolare gli aumenti è quella concretamente irrogata nel dispositivo della sentenza di merito, comprensiva delle riduzioni per il rito (es. abbreviato).
- In caso di errori sul punto, la via corretta è l'annullamento con rinvio per nuova determinazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione, eventualmente con diversa composizione quando richiesto da pronunce costituzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →