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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12630/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avantario impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rapina (artt. 56-628 c.p.), deducendo: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse rientrare nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché l'imputato riteneva di essere creditore sia nei confronti di Comite sia di Ferri; 2) vizio nella valutazione del carattere predatorio della condotta, contestando che l'uso del coltello fosse sufficiente a far superare la linea rispetto all'art. 393 c.p.; 3) errata esclusione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche per effetto della recidiva ostativa (art. 69, co. 4 c.p.), sostenendo che non ricorresse la recidiva reiterata in quanto mancava una precedente dichiarazione formale di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi come sindacato di merito sui fatti e sulla valutazione della prova, ritenendo corretta la qualificazione in rapina (la minaccia non poteva essere ricondotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e irrilevante, ai fini decisivi, l'ulteriore argomento sull'intensità della minaccia. Sul terzo motivo ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (Zaza) secondo cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche senza una precedente formale dichiarazione di recidiva, laddove l'imputato risulti gravato da più condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale; quindi l'aggravante ostativa opera e le attenuanti in prevalenza sono escluse. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma sulle circostanze che incidono sulla responsabilità penale; richiamata nel contesto delle attenuanti generiche e della loro valutazione in rapporto alla recidiva

  • art. 628 c.p.

    Fattispecie della rapina; applicata perché la minaccia con arma ha determinato la qualificazione del fatto come rapina anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni

  • art. 393 c.p.

    Norma sul delitto di estorsione ed esercizio arbitrario delle ragioni; la Corte ha ritenuto che la condotta, anche considerata con l'uso del coltello, fosse stata correttamente valutata quale rapina quando la minaccia assume i connotati di profitto ingiusto

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Aggravante ostativa della recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, con conseguente esclusione dell'operatività delle attenuanti in prevalenza

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese

  • Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023 (Zaza)

    Principio interpretativo: per riconoscere la recidiva reiterata non è necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva in altra sentenza; è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive che dimostrino maggiore pericolosità sociale

  • Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022 (Lodi)

    Giurisprudenza citata in tema di recidiva e rilevanza delle condanne pregresse nella valutazione della pericolosità sociale rispetto al reato in esame

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle dichiarazioni o della prova sono inammissibili a meno che non indichino specifici travisamenti documentali.
  • L'uso di un'arma o di minacce può far sì che la condotta venga qualificata come rapina se il giudice del merito ritiene che la minaccia fosse diretta ad ottenere un profitto ingiusto, non semplicemente a soddisfare un credito ritenuto legittimo dall'agente.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto è necessario dimostrare un errore concreto e specifico nella valutazione degli elementi probatori, non soltanto proporre una diversa interpretazione possibile.
  • Dopo l'arresto delle Sezioni Unite (Zaza), la recidiva reiterata può essere riconosciuta anche senza una precedente formale dichiarazione di recidiva: occorre verificare se, al momento del fatto, sussistano condanne definitive che evidenzino maggiore pericolosità sociale.
  • Se sussiste un'aggravante ostativa (es. recidiva reiterata), le attenuanti generiche non possono prevalere; chi impugna deve dimostrare l'inesistenza dell'aggravante alla stregua dei presupposti normativi e fattuali.
  • Quando si impugna per Cassazione una decisione che si fonda su valutazioni complesse della prova, è essenziale allegare e confrontare integralmente gli atti probatori richiamati per provare il presunto travisamento.

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