Cassazione Penale, Ordinanza n. 05744/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi investivano: 1) la responsabilità per il reato contestato, sostenendo censure già esaminate e disattese in appello; 2) il diniego delle attenuanti generiche; 3) la confisca ex art. 240-bis c.p. di una somma di quasi 64.000 euro. La Corte rileva che il giudice di merito ha motivato adeguatamente sulla partecipazione del ricorrente alla condotta di detenzione/confezionamento di hashish, valorizzando il suo accesso al veicolo dove erano occultati i panetti, il comportamento coordinato con il coimputato e gli esiti della perquisizione domiciliare. Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso censurava un apprezzamento di merito fondato sulla gravità del fatto e della condotta, ritenuto insindacabile. Quanto alla confisca, il ricorrente contestava il vizio di motivazione, ma la sentenza impugnata aveva ritenuto la somma manifestamente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e della famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponeva censure di merito già adeguatamente esaminate e che le ulteriori doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione di fatti e circostanze rimessa al giudice di merito. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la censura sulla confisca della somma di denaro, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla sproporzione rispetto alla capacità economica del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
La confisca della somma di denaro è stata ritenuta legittima in ragione della manifesta sproporzione rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e del suo nucleo familiare.
art. 62-bis c.p.
attenuanti c.d. generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a riproporre questioni di fatto o di merito già esaminate e motivate dal giudice di appello sono inammissibili in cassazione quando non evidenziano un vero vizio di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione, non potendo il ricorrente ottenere una nuova valutazione comparativa della gravità del fatto e delle condizioni personali.
- La confisca del denaro è legittimamente disposta quando la sentenza dia motivazione congrua sulla sproporzione tra l'importo rinvenuto e la capacità economica del soggetto, anche alla luce del contesto fattuale complessivo.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio se la decisione impugnata abbia già fornito una ricostruzione coerente e non manifestamente illogica della partecipazione dell'imputato al fatto.
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