Cassazione Penale, Sentenza n. 20586/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Piscopo ha impugnato l'ordinanza di convalida del G.I.P. del 30/08/2023 relativa al provvedimento del Questore (29/04/2023) che imponeva, oltre al divieto di accesso agli stadi, l'obbligo di presentarsi presso la Tenenza di Arzano in occasione di ogni partita del Napoli. Il ricorso solleva tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e di norme processuali per l'eccessiva compressione del termine di 48 ore concesso per esaminare gli atti e difendersi (la notifica è avvenuta il 28/08/2023 ore 12:08 e la convalida risulta il 30/08/2023 in orario non precisato); (2) violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per carenza di motivazione rispetto al principio di gradualità e congruità della misura; (3) difetto di motivazione circa la necessità e urgenza dell'obbligo di firma, posto che le condotte contestate risalgono a ottobre 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: la convalida del G.I.P. non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica al destinatario, pena la nullità per violazione del diritto di difesa. Poiché non è possibile stabilire con certezza che la convalida sia intervenuta dopo la scadenza del termine, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 29/04/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La decisione precisa inoltre che la convalida riguarda solo l'obbligo di presentazione (attinente alla libertà personale), mentre altre prescrizioni di natura interdittiva restano nell'ambito di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Norme richiamate
Il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica è necessario per consentire al destinatario di esaminare gli atti e presentare memorie al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima della scadenza di tale termine per l'obbligo di presentazione, che incide sulla libertà personale.
legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 10
Richiamate dalla difesa in relazione al principio di buona amministrazione e all'obbligo di motivazione: la Corte ha considerato però assorbenti le doglianze processuali relative al mancato rispetto del termine di tutela difensiva.
art. 178 c.p.p. (menzione nel ricorso)
Riferimento procedurale evocato nella contestazione (probabile riferimento alla disciplina processuale dei termini e delle notificazioni); la Corte si è concentrata sulla violazione dei termini per la convalida ex art. 6 legge 401/1989.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di misure che incidono sulla libertà personale non può essere effettuata prima che siano decorse 48 ore dalla notifica al destinatario; l'inosservanza genera nullità e annullamento senza rinvio quando la tempistica non è documentalmente certa.
- In caso di incertezza sull'orario della convalida, la giurisprudenza interpreta la mancanza di specificazione in senso favorevole al destinatario dell'atto (a tutela del diritto di difesa).
- Le questioni di motivazione, gradualità e necessità della misura possono essere rilevanti, ma vengono spesso ritenute assorbite se sussiste una palese violazione procedurale che ne compromette l'efficacia (es. termine per la convalida).
- L'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia è considerato misura attinente alla libertà personale e richiede la convalida giudiziale; altre prescrizioni interdittive possono rimanere di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Chi riceve provvedimenti restrittivi deve verificare con cura termini e modalità di notifica: la tempestività della convalida e la documentazione oraria sono elementi decisivi per impugnare efficacemente la misura.
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