Cassazione Penale, Sentenza n. 40799/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna in primo grado per rapina impropria aggravata e reati connessi. I punti dedotti: 1) contestazione della qualificazione come rapina impropria aggravata sostenendo mancanza dell'intento di lucro (sostiene di aver sottratto il cellulare solo per impedire che la vittima invocasse soccorso); 2) richiesta di riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.) per la presunta truffa consumata; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche per condizioni sociali del ricorrente; 4) trattamento sanzionatorio eccessivo e non calibrato rispetto alla offensività del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati e carenti di specificità. Ha confermato che: la rapina impropria resta integrata anche senza intento di arricchimento e anche per uso temporaneo della cosa sottratta; il dolo della rapina può essere concomitante o anche successivo; il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis era escluso perché l'agente ha profittato della minorata difesa della vittima; le attenuanti generiche non erano dovute, la confessione era meramente strategica e il quadro probatorio solido; la sanzione è stata ritenuta congrua (aderente al minimo edittale per la rapina aggravata ed lievemente aumentata per continuazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina), comma contestato: cpv.
La rapina (anche nella forma impropria) si integra con lo spossessamento violento o con l'uso della forza; non è necessario l'intento di arricchimento e la sottrazione anche per uso temporaneo rientra nella tipicità
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità dell'offesa)
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando il fatto è commesso approfittando della minorata difesa della vittima; la Corte ha ritenuto sussistente la ragione ostativa
art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)
I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni di merito; la genericità espositiva o il mancato confronto con le ragioni della corte di appello ne rendono inammissibile l'impugnazione
art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente e logica, aderente ai dati probatori, escludendo vizi esiziali
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità del ricorso)
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte che lo ha proposto può essere condannata alle spese e, se ricorrono profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando l'ammenda in euro 3.000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata come parametro di equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nel proporre ricorso manifestamente infondato
Massime di principio
- La rapina impropria può essere integrata anche se la sottrazione è finalizzata a un uso temporaneo o non accompagnata da chiaro intento di arricchimento: conta lo spossessamento violento o l'uso della forza
- Il dolo della rapina può essere anche successivo o concomitante alla sottrazione: l'emergere dell'intento può seguire l'atto materiale
- La particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis non è riconoscibile quando l'agente ha approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima (es. età, vulnerabilità)
- Motivi di ricorso generici o che non si confrontano con le argomentazioni della corte di merito rischiano l'inammissibilità in Cassazione
- La semplice confessione non risulta idonea a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche se ritenuta strategica e se il quadro probatorio è solido
- Proporre un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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