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Ordinanza

Ordinanza n. 6250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 813 del 26 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202300954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente recante ordini di rimozione e smaltimento di rifiuti, ripristino dei luoghi, adozione di misure di prevenzione e avvio delle procedure di bonifica per una potenziale contaminazione connessa a fuoriuscita di liquami

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco, sostenendo, secondo quanto emerge dallo svolgimento istruttorio, che la contaminazione non fosse necessariamente riconducibile alla condotta fognaria gestita dall'appellante. In particolare, il giudizio ha richiesto di accertare l'esistenza di una seconda linea fognaria parallela, il suo stato di conservazione e manutenzione, la compatibilità con la fuoriuscita di liquami rilevata nel sopralluogo del 10 febbraio 2021, l'eventuale presenza di ulteriori scarichi non autorizzati e la provenienza delle acque contaminate. La verificazione ha accertato l'esistenza di una condotta in gres DN 200 mm, sostanzialmente parallela a quella gestita dall'appellante, funzionalmente inattiva nel tratto considerato, con pozzetti parzialmente o totalmente ricoperti da terra o vegetazione. I campioni prelevati hanno evidenziato caratteristiche diverse tra la linea in esercizio e la linea in gres, escludendo, al momento del campionamento, evidenze di confluenza delle acque del collettore gestito dall'appellante nella linea in gres, pur rilevando contaminazione fecale in quest'ultima. Non è stato invece possibile individuare ulteriori utenze o collettori privati non censiti né accertare formalmente la dismissione del tratto di linea e il soggetto eventualmente responsabile, per carenza di documentazione e per l'oggettiva impossibilità tecnica, organizzativa e funzionale dell'ARPAS di eseguire le ulteriori verifiche richieste.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha preso atto della nota ARPAS del 14 aprile 2026, delle risultanze della verificazione e della documentazione depositata dalle parti, ritenendo non necessarie ulteriori integrazioni istruttorie alla luce della ragionevole durata del processo e dei principi sull'assunzione della prova nel processo amministrativo. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 3 dicembre 2026 per la decisione dell'appello, disponendo la comunicazione alle parti e all'ARPAS.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Principi in materia di assunzione delle prove nel processo amministrativo

    La Sezione ha valutato le risultanze della verificazione e l'opportunità di non disporre ulteriori integrazioni istruttorie alla luce dei principi sull'assunzione della prova nel processo amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    La norma è stata posta a fondamento della verificazione affidata all'ARPAS e della successiva integrazione istruttoria.

  • art. 2 c.p.a.

    Principio della ragionevole durata del processo

    La ragionevole durata del processo concorre a giustificare la chiusura della fase istruttoria e la fissazione dell'udienza pubblica senza ulteriori accertamenti.

  • art. 304, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Obbligo di comunicazione delle misure di prevenzione

    La disposizione è richiamata nell'ordinanza impugnata quale modalità di comunicazione delle misure necessarie di prevenzione in caso di evento potenzialmente contaminante.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti contaminati

    La disposizione è richiamata nell'ordinanza impugnata per imporre l'avvio delle procedure in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.

  • art. 242-bis d.lgs. 152/2006

    Procedura semplificata per le operazioni di bonifica

    La disposizione è richiamata nell'ordinanza impugnata insieme all'art. 242 in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRifiutiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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