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Ordinanza

Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’accertamento - del silenzio inadempimento formatosi il 22.4.2022 sulla diffida ad adottare la D.D. di approvazione della “Variante alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvazione di nuove opere e perimetro dell’intervento ai sensi dell’art. 1bis della L. Reg. Lazio n. 36/1987”, già predisposta dai competenti Uffici di Roma Capitale e, conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo a provvedere all’immediato avvio delle procedure di collaudo delle relative opere, frattanto ultimate nel pieno rispetto dei progetti approvati con provvedimento del Dipartimento IX di Roma Capitale, Politiche di Attuazione degli strumenti urbanistici prot. 31732 del 13.5.2009 all’esito della positiva conclusione della Conferenza di Servizi indetta dalla U.O. Attuazione Lottizzazioni convenzionate del Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale in data 22.4.2008, e con provvedimento del Dipartimento Tutela Ambientale e Verde di Roma Capitale prot. 20434 del 28.3.2011.

Giustizia amministrativa202210084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Proroga dei termini dell’incarico del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato relativo all’obbligo di provvedere sull’approvazione di una variante alle opere di urbanizzazione e sull’avvio del collaudo delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consorzio urbanistico)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio trae origine dall’azione proposta dal Consorzio per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida rivolta a Roma Capitale affinché adottasse il provvedimento di approvazione di una variante alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per l’accertamento dell’obbligo di avviare le procedure di collaudo delle opere ultimate. Dopo l’accoglimento del ricorso con sentenza del TAR e la successiva nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, il Commissario ha chiesto un’ulteriore proroga dei termini dell’incarico, rappresentando le attività svolte e sopravvenienze rilevanti, tra cui la vendita ai pubblici incanti della proprietà di una società consorziata successivamente fallita e la necessità di attendere il perfezionamento del trasferimento giudiziale del relativo cespite aziendale. Il Consorzio non si è opposto alla proroga.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del Commissario ad acta, ritenendo condivisibili le motivazioni poste a fondamento della richiesta. Ha quindi prorogato di 180 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza, il termine per la conclusione dell’incarico commissariale e ha disposto le comunicazioni di rito alle parti costituite e all’ausiliario giudiziale. L’ordinanza non decide nuovamente nel merito l’azione originaria contro il silenzio, già definita con precedente sentenza, ma interviene nella fase esecutiva del giudicato.

Massime di principio

  • Nella fase di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando siano rappresentate attività già svolte e circostanze sopravvenute che rendano necessario ulteriore tempo per portare a compimento l’incarico.
  • La proroga dell’incarico commissariale può essere disposta anche in assenza di opposizione della parte privata interessata all’esecuzione, qualora il giudice ritenga condivisibili e adeguatamente giustificate le ragioni rappresentate dal Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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