Ordinanza n. 1451/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego di cittadinanza emesso in data 23.09.2020 e notificato il 05.01.2021 (K10/-OMISSIS-) e di qualsiasi atto presupposto, conseguente o consequenziale al provvedimento impugnato, compreso il preavviso di rigetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana, comprensivo degli atti presupposti e conseguenti, incluso il preavviso di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, emesso il 23 settembre 2020 e notificato il 5 gennaio 2021, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, conseguenti e consequenziali, compreso il preavviso di rigetto. Dall'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, ha rilevato la necessità di verificare la persistente sussistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione, la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico e l'eventuale esistenza di situazioni idonee a definire il giudizio con una pronuncia in rito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha deciso la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, ordinando loro di fornire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali circostanze suscettibili di determinare una definizione del contenzioso in rito. Le parti possono inoltre depositare documentazione rilevante. Poiché non risultava depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato, il TAR ha ordinato alla pubblica amministrazione di provvedere al deposito ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. La causa sarà eventualmente calendarizzata con priorità qualora risulti matura per la decisione.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel contesto della gestione processuale del giudizio e degli adempimenti richiesti alle parti.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo non presente in atti.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione ai limiti al differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle cause inserite nel programma delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può onerare entrambe le parti di chiarire la persistente sussistenza dell'interesse a ricorrere e di segnalare eventuali circostanze idonee a consentire una definizione del giudizio con pronuncia in rito.
- Quando il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato non risulta depositato, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per l'adempimento.
- La calendarizzazione prioritaria di una causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato presuppone, tra l'altro, la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e la conformità degli atti e dei documenti alle regole del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14005/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14006/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 3 ago 2026Ordinanza n. 14007/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →