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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34974/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla rettifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA per un parco eolico di recente costruzione. L'Ufficio ha aumentato la rendita da euro 214,00 a euro 3.340,00, assumendo un criterio di stima diretta che includeva il costo di realizzazione a nuovo delle strutture e degli impianti fissi, oltre a spese tecniche, oneri di concessione e urbanizzazione, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo motivato l'avviso e corretto l'inserimento nel computo anche delle torri eoliche, considerate costruzioni stabilmente ancorate al suolo. La società ha proposto cinque motivi di ricorso: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre eolica non è una costruzione ma un impianto funzionale al processo produttivo e dunque escluso dalla rendita catastale; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla sproporzione del valore attribuito al terreno e alle fondazioni e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto imprenditoriale; con il terzo, quarto e quinto ha lamentato omessa pronuncia sulla sproporzione delle singole voci di spesa appena indicate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato gli altri quattro. Ha affermato che, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, la torre eolica non può essere automaticamente computata nella rendita catastale solo perché stabilmente infissa al suolo o dotata di caratteristiche costruttive, dovendosi invece verificare in concreto se essa svolga una funzione meramente passiva di sostegno oppure partecipi come componente attiva ed essenziale al processo di aerogenerazione. Poiché la CTR aveva incluso le torri eoliche basandosi esclusivamente su stabilità, solidità e ancoraggio al suolo, senza compiere tale verifica funzionale, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese. Le censure di difetto di motivazione e omessa pronuncia sono state respinte perché la motivazione della CTR era sufficiente e perché la decisione implicava il rigetto delle contestazioni sui valori stimati.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    «a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento»; «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    la norma esclude dalla stima diretta non tutto ciò che è stabilmente infisso al suolo, ma i beni che siano funzionali allo specifico processo produttivo; per le torri eoliche occorre accertare se siano solo supporti statici oppure componenti attive dell'impianto.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato dalla CTR come base del criterio di stima diretta della rendita catastale.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato per il criterio di determinazione della rendita tramite costo di costruzione a nuovo e stima diretta.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste quando la decisione comporta il rigetto implicito della pretesa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per definire la soglia del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in tema di trattazione camerale e possibilità di rinvio alla pubblica udienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in via analogica per la rimessione alla pubblica udienza.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, l'esclusione prevista per macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo dipende dalla funzione svolta dal bene, non dalla sola stabilità fisica o dall'ancoraggio al suolo.
  • Per le torri eoliche non è sufficiente verificare che siano strutture solide, stabili e infisse al terreno: il giudice deve accertare se esse abbiano una funzione puramente passiva di sostegno oppure una partecipazione attiva ed essenziale alla produzione di energia.
  • Una motivazione è inesistente o meramente apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione e di esercitare il controllo di legittimità; non basta il dissenso della parte sulla valutazione estimativa.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso vi è un rigetto implicito della domanda o eccezione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di motivazione o omessa pronuncia in una richiesta di nuovo esame del merito delle valutazioni tecniche ed estimative compiute dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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