Cassazione Penale, Ordinanza n. 26779/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di appropriazione indebita. Con il primo e il secondo motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sotto il profilo della correttezza, congruità, ragionevolezza ed asserita erroneità dell'analisi svolta dal giudice di appello. La Corte rileva che tali doglianze si limitano a riproporre i motivi di appello e a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La memoria e la nota spese della parte civile sono state ritenute tardive, con conseguente nulla sulle spese di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano una mera riproposizione delle censure già svolte in appello e che la critica alla motivazione non deduceva vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ma mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stato disposto nulla sulle spese della parte civile per tardività della memoria.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del delitto per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure sulla motivazione.
Richiamato implicitamente nel dispositivo quanto alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la mera riproposizione dei motivi d'appello: il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e non può limitarsi a una critica di merito.
- La censura della motivazione è ammissibile solo se deduce un vizio riconducibile a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non basta contestare genericamente la congruità o la ragionevolezza della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito mediante richieste di nuova valutazione delle prove o della ricostruzione fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La tardività della memoria della parte civile impedisce la liquidazione delle spese in suo favore.
Come è indicizzato
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