Cassazione Penale, Sentenza n. 36856/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
L’indagato era sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 15 ottobre 2025 per plurime contestazioni relative al traffico di stupefacenti: concorso nella distribuzione di 33 kg di cocaina, nell’importazione dall’Olanda di 68 kg e nell’organizzazione dell’importazione di 50 kg, cessioni in nove occasioni per complessivi 137 kg di cocaina, fornitura di 9 kg di cocaina e ricezione di almeno 4 kg di eroina; gli era inoltre contestata la partecipazione, dal dicembre 2019 all’aprile 2022, a un’associazione transnazionale dedita al narcotraffico. Il GIP di Brescia aveva respinto il 17 aprile 2026 la richiesta di revoca o sostituzione della misura. In accoglimento dell’appello cautelare dell’indagato, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 5 giugno 2026, aveva revocato la custodia e disposto l’immediata liberazione, ritenendo non attuale il pericolo di recidiva alla luce del tempo trascorso dalle condotte, risalenti al 2022, dell’assenza di condotte successive indicative di pericolosità, della permanenza in carcere, dell’irrilevanza del precedente specifico e della titolarità di un’occupazione lecita. Il pubblico ministero ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, deducendo violazione dell’art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. Ha sostenuto che il Tribunale avesse trascurato la gravità e la quantità complessiva degli stupefacenti movimentati (297 kg di cocaina), la partecipazione a numerose chat criptate Sky-Ecc con i coindagati e il precedente specifico, elementi che, a suo avviso, dimostravano il perdurante inserimento nel narcotraffico internazionale e non erano superati dal decorso del tempo, dai sei mesi di detenzione o dall’attività lavorativa. Ha inoltre invocato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari riferita alla contestazione associativa. Il ricorso è stato depositato in forma cartacea il 15 giugno 2026 presso la cancelleria del Tribunale, anziché con modalità telematica; non risulta documentato un malfunzionamento dei sistemi informatici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, senza esaminare nel merito le censure sulle esigenze cautelari. Ha rilevato che il ricorso per cassazione in materia cautelare, ai sensi degli artt. 311 e 582 c.p.p., doveva essere depositato telematicamente in forza dell’art. 111-bis c.p.p.; dal 1° aprile 2026 non era più consentito il deposito non telematico per questo tipo di atto, salvo i casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p. e debitamente documentati. Le forme telematiche, in quanto esclusive, non ammettono modalità equipollenti e la conoscenza dell’atto da parte del giudice non sana il deposito irregolare. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità derivante dalla modalità cartacea, senza pronunciarsi sulla fondatezza della revoca cautelare. Nessuna statuizione ulteriore su spese o sanzioni pecuniarie è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione cautelare deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, rispettando le modalità di impugnazione stabilite dall’art. 582 c.p.p.
L’art. 582 cod. proc. pen. stabilisce, inoltre, che, salvo che la legge disponga diversamente, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Salvo diversa previsione, l’impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis c.p.p.
L’art. 111-bis cod. proc. pen. dispone, tuttavia, che, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Il deposito telematico è la modalità esclusiva per gli atti processuali, fatta salva la deroga prevista per i malfunzionamenti informatici dall’art. 175-bis c.p.p.; il deposito effettuato in altra forma rende inammissibile l’impugnazione.
Il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., dunque, a decorrere dal 1 aprile 2026, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche, salvo che il ricorrente documenti la sussistenza di un malfunzionamento dei sistemi telematici, certificato o accertato nelle forme previste dall’art. 175-bis, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., che legittima il deposito con modalità non telematiche, anche a mezzo posta elettronica certificata.
Dal 1° aprile 2026 il ricorso per cassazione cautelare depositato fuori dal sistema telematico è inammissibile, salvo che sia documentato un malfunzionamento accertato o certificato nelle forme previste dalla norma.
art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
L’art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha posticipato l’applicazione della disposizione di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. «a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».
La norma transitoria differisce l’applicazione del deposito telematico esclusivo fino al termine stabilito in relazione ai regolamenti e agli uffici o atti interessati; la Corte la considera nel ricostruire la decorrenza dell’obbligo per il ricorso in esame.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Peraltro, l’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.»
La disposizione transitoria ha consentito, per gli atti cui si applicava e nel periodo indicato, il deposito con valore legale tramite PEC; non costituisce però una modalità alternativa utilizzabile una volta entrato in vigore l’obbligo di deposito telematico esclusivo per l’atto considerato.
art. 3, comma 3-ter, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
Infine, l’art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, ha stabilito, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La deroga regolamentare al deposito telematico per le categorie di atti indicate era limitata temporalmente al 31 marzo 2026; ne consegue che dal giorno successivo il ricorso in esame doveva essere depositato telematicamente.
Massime di principio
- Dal 1° aprile 2026 il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato esclusivamente in modalità telematica, a pena di inammissibilità, salvo che il ricorrente documenti un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato o accertato secondo le forme previste dall’art. 175-bis c.p.p.
- Quando il deposito telematico è prescritto come modalità esclusiva, il deposito dell’impugnazione in forma cartacea o mediante altra modalità non ammessa non è sanato dal fatto che l’atto sia comunque pervenuto al giudice competente.
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