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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9110/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso nell'interesse della Carla Beneduce avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 18 febbraio 2023. La Corte di appello aveva ritenuto l'appello inammissibile perché, essendo l'imputata assente nel giudizio di primo grado, all'impugnazione non erano state allegate la procura speciale contenente il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581 comma 1-quater c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Beneduce confermando la corretta applicazione dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p. nel periodo temporale pertinente. Ha rilevato che il mandato speciale ad impugnare non era stato rilasciato in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e che il mandato rilasciato in sede di indagini preliminari non è idoneo a sostituirlo. Ha inoltre richiamato il principio tempus regit actum e la pronuncia delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 per affermare che la disciplina introdotta il 30 dicembre 2022 si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, nonostante la successiva modifica/abrogazione parziale operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La norma richiede, per l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato assente, l'allegazione a pena di inammissibilità della procura speciale ad impugnare rilasciata successivamente alla sentenza di primo grado e della dichiarazione o elezione di domicilio; applicata alla presentazione dell'appello nella finestra temporale 30/12/2022 - 24/08/2024.

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato per coerenza: sebbene abrogato dalla legge correttiva (9/8/2024 n.114), la sua disciplina è stata ritenuta applicabile alle impugnazioni presentate tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024 secondo il principio tempus regit actum.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. correttivo alla riforma Cartabia)

    Ha modificato/abrogato in parte la disciplina contenuta nell'art. 581 c.p.p.; tuttavia la Corte ha ritenuto che le modifiche non siano retroattive rispetto alle impugnazioni proposte nel periodo 30/12/2022-24/08/2024.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha ritenuto equo il versamento di euro 3.000.

  • Pronuncia Sezioni Unite della Corte di Cassazione 24 ottobre 2024

    La pronuncia (nella informazione provvisoria richiamata) ha chiarito che la disciplina introdotta il 30/12/2022 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, con applicazione del principio tempus regit actum; la Corte di Cassazione si è richiamata a tale orientamento per confermare l'applicabilità dell'art. 581 comma 1-quater al caso concreto.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare il profilo di colpa ai fini della condanna alla somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).

Massime di principio

  • Se l'imputato era assente nel giudizio di primo grado, l'impugnazione proposta a suo nome deve allegare la procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità.
  • Un mandato difensivo rilasciato in epoca anteriore (ad es. in fase di indagini preliminari) non sostituisce la procura speciale richiesta dall'art. 581 c.p.p. quando l'imputato è assente al primo grado.
  • Occorre verificare la data di presentazione dell'impugnazione e la normativa vigente a quella data (principio tempus regit actum): modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente alle impugnazioni già presentate.
  • Dopo la legge correttiva del 9/8/2024 alcune obbligazioni formali sono state mitigate o abrogate in certe ipotesi (es. imputato assistito da difensore di fiducia), ma questa modifica può non essere applicabile alle impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore.
  • L'inammissibilità per omissioni formali può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è prudente documentare e allegare sempre procura speciale e dichiarazione/elezione di domicilio quando richiesti.

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