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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17867/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Siciliano era stato condannato per il reato di calunnia per aver denunciato falsamente l'agente Andrea Di Marzio, accusandolo di avere redatto una falsa relazione di servizio contenente addebiti disciplinari mai commessi. In particolare, le denunce e le memorie inviate a varie autorità (Procura di Trapani, Magistrato di sorveglianza) sostenevano la falsità della relazione redatta da Di Marzio. In appello la Corte di Palermo confermò la condanna ritenendo che non vi fossero elementi a dimostrazione della falsità della relazione: Di Marzio non aveva motivi di astio e la relazione era conseguenza della reiterazione di condotte del Siciliano. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la motivazione sostenendo l'illogicità e la carenza probatoria (vizi procedurali nella contestazione disciplinare, mancanza di firma, assenza di immediata contestazione e visita medica) e negando l'idoneità delle denunce a determinare l'avvio di un procedimento penale e la sussistenza dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvessero in una nuova valutazione di merito delle prove e non in vizi di motivazione manifestamente illogici o contraddittori rilevabili dal testo della sentenza impugnata, richiamando la consolidata limitazione del sindacato in Cassazione sul giudizio di fatto. Ha poi confermato che la denuncia contestata aveva astratta idoneità a far nascere un procedimento penale (il reato di calunnia è reato di pericolo) e che le presunte irregolarità procedurali non escludevano la realtà delle condotte disciplinari contestate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; al ricorrente sono state imposte le spese processuali e il pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. La corte ha altresì osservato che l'inammissibilità preclude l'esame di eventuali questioni come la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    ammissibilita' del ricorso per cassazione unicamente per vizi della motivazione (mancanza, contraddittorieta', manifesta illogicita')

    La Corte interpreta la norma nel senso che la Cassazione non può riesaminare i fatti ma solo valutare vizi della motivazione che siano evidenti dal testo della sentenza; non è consentita una nuova valutazione delle risultanze di merito

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    non riportata testualmente nella sentenza, ma il reato applicato è la calunnia

    La calunnia è trattata come reato di pericolo: per la sua configurabilità non è necessario che si sia realmente instaurato un procedimento penale contro il calunniato, ma è sufficiente che l'atto falso sia idoneo, nella sua struttura, a determinare l'esercizio dell'azione penale

  • giurisprudenza consolidata sul divieto di nuovo esame del fatto in Cassazione

    piu' sentenze richiamate (es. Sez.3, n.18521 del 11/01/2018; Sez.6, n.5465 del 4/11/2020; Sez.2, n.9106 del 12/2/2021)

    La Corte ricorda che non sono ammesse censure che si risolvano in una diversa valutazione del merito probatorio; il vizio di motivazione deve essere manifesto per essere rilevante in cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette che il ricorrente chieda un nuovo esame dei fatti: le critiche devono riguardare vizi della motivazione evidenti e non una diversa valutazione di attendibilita' delle prove
  • Per il reato di calunnia (reato di pericolo) non è necessario che si sia effettivamente instaurato un procedimento penale contro la persona accusata: è sufficiente che la denuncia, nella sua struttura, sia idonea ad originare l'azione penale
  • Anomalie procedurali nella formazione o trasmissione di una relazione di servizio (mancata immediata contestazione, assenza di firma completa, omissioni formali) non escludono automaticamente che i fatti descritti siano reali; tali vizi formali non bastano, di per sé, a dimostrare la falsità della denuncia
  • L'elemento soggettivo della calunnia (consapevolezza della falsità) può essere desunto anche se l'autore lamenta irregolarita' procedurali: la percezione di irregolarita' non esclude la consapevolezza circa la sussistenza delle condotte che si asserisce false
  • Se si è nella situazione di voler impugnare una sentenza per Cassazione, le argomentazioni devono confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione di merito e dimostrare la presenza di una manifesta illogicità o contraddittorietà, altrimenti il ricorso corre il rischio di essere dichiarato inammissibile

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