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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio tra le stesse parti nel quale il lavoratore aveva ottenuto in primo grado una condanna favorevole e aveva quindi ricevuto il pagamento di somme in esecuzione della sentenza; tale decisione era stata poi riformata in appello e la riforma era stata confermata in cassazione. In un successivo giudizio la società ha chiesto la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza poi riformata, e la Corte d'appello ha accolto la domanda, condannando il lavoratore alla restituzione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. in relazione all'art. 336 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito efficacia interruttiva della prescrizione al controricorso per cassazione depositato dalla società nel giudizio originario, senza che tale atto fosse stato tempestivamente allegato e senza che fosse noto se contenesse una chiara domanda restitutoria; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché dalla stessa sentenza di cassazione del giudizio originario emergeva, a suo dire, che la società non aveva proposto alcuna domanda di restituzione, con conseguente impossibilità di attribuire al controricorso efficacia interruttiva; (3) nullità della sentenza e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 1988 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe travisato la difesa del lavoratore, confondendo una dedotta non contestazione con un riconoscimento del debito e motivando in modo apparente. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, osservando che, per i giudizi instaurati dopo la riforma dell'art. 336, comma 2, c.p.c. operata dalla L. n. 353 del 1990, il termine di prescrizione dell'azione restitutoria decorre dalla pubblicazione della sentenza di riforma, ma l'effetto interruttivo può ricollegarsi agli atti del giudizio di impugnazione solo se la domanda di restituzione sia stata espressamente formulata in appello o nel corso del giudizio; esso non opera automaticamente. La Corte territoriale aveva quindi errato nel riconoscere efficacia interruttiva al solo controricorso per cassazione senza verificare se nel giudizio di appello fosse stata proposta domanda restitutoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la prescrizione dell'azione restitutoria applicando il principio secondo cui, nei giudizi soggetti al testo riformato dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'effetto interruttivo non deriva automaticamente dalla sola pendenza dell'impugnazione o dal controricorso, ma richiede la specifica proposizione della domanda di restituzione nel giudizio di appello o nel corso dello stesso.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'effetto interruttivo della prescrizione; la Corte precisa che l'interruzione non opera automaticamente ma richiede la proposizione espressa della domanda restitutoria nel giudizio di appello o nel corso dello stesso

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in tema di durata degli effetti interruttivi della prescrizione; la Corte lo collega alla necessità di una domanda restitutoria espressa per mantenere interrotto il termine

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma del 1990 ha eliminato il riferimento al passaggio in giudicato, con effetto espansivo esterno della sentenza di riforma già dalla pubblicazione; ciò incide sul dies a quo della prescrizione dell'azione restitutoria

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere che la domanda di restituzione proposta in appello sia preclusa come domanda nuova

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel terzo motivo per nullità della sentenza

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per difetto di motivazione apparente

  • art. 1988 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento al preteso riconoscimento del debito

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla Corte nel riepilogo della giurisprudenza sul diritto alla restituzione di quanto pagato senza causa a seguito di sentenza poi riformata

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella pubblicazione della sentenza di riforma nei giudizi soggetti alla disciplina riformata

  • L. n. 353 del 1990

    la modifica normativa dell'art. 336, comma 2, c.p.c. è decisiva perché ha eliminato il riferimento al passaggio in giudicato e anticipato l'effetto espansivo della riforma alla pubblicazione della sentenza

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati dopo la riforma dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata sorge con la pubblicazione della sentenza di riforma, perché da quel momento viene meno il titolo giustificativo del pagamento.
  • Il termine di prescrizione dell'azione restitutoria decorre, in linea di principio, dalla pubblicazione della sentenza di riforma, non dal suo passaggio in giudicato, quando si applichi il testo modificato dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione non si produce automaticamente per il solo fatto che esista un giudizio di impugnazione: la domanda di restituzione deve essere espressamente formulata nel giudizio di appello o nel suo corso.
  • Un controricorso per cassazione, da solo, non vale come domanda restitutoria se non è dimostrato che in esso sia stata effettivamente proposta la pretesa di restituzione e se il relativo contenuto non è stato autonomamente accertato dal giudice di merito.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata è proponibile anche in un autonomo giudizio successivo, ma tale facoltà non elimina la necessità di verificare, ai fini della prescrizione, se la pretesa sia stata già introdotta nel giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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