Cassazione Penale, Sentenza n. 38681/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge: il Tribunale avrebbe rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà basandosi prevalentemente sui precedenti penali e su carichi pendenti senza valutare criticamente la data e la gravità dei fatti, la condotta carceraria, il percorso rieducativo intramurario avviato, la situazione familiare e lavorativa (attività di pastore) e la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità; inoltre si censura l'omessa considerazione che è sufficiente l'avvio del processo di revisione critica degli agiti e che la mera enunciazione di elementi non sostituisce una motivazione logica e proporzionata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. La Corte ha rilevato carenze motivazionali: il Tribunale aveva dato eccessivo rilievo alla sola condotta anteatta e ai precedenti senza esaminare criticamente la data/gravità dei reati, la condotta carceraria, il programma trattamentale, l'accettazione della pena, la situazione familiare e le opportunità lavorative; pertanto ha disposto un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975)
Disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali: la concessione è subordinata al limite di pena, a una prognosi favorevole di prevenzione della commissione di ulteriori reati e al contributo alla rieducazione; la valutazione è discrezionale e prognostica, deve considerare gravità del reato, pena residua, precedenti, pendenze, condotta carceraria, percorso rieducativo e situazione socio-familiare
art. 50 Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975)
Regola la semilibertà: richiede indagini sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esistenza di condizioni per un graduale reinserimento; il giudice deve valutare progressi trattamentali e presa di coscienza degli errori passati
art. 4-bis Ordinamento Penitenziario (richiamato difensore)
Riguarda precedenti ostativi: la difesa ha sostenuto che dal certificato penale non emergono precedenti ostativi ai benefici, ma la decisione deve comunque valutare complessivamente la personalità e la pericolosità
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate dai difensori: vizio di violazione di legge (lett. b), motivazione insufficiente o contraddittoria (lett. e) e altri vizi formali/sostanziali denunciati
Massime di principio
- La valutazione per l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova, semilibertà) è discrezionale ma deve essere motivata in modo completo: il giudice deve ponderare sia gli elementi negativi (gravidità dei reati, precedenti, pendenze) sia quelli positivi (condotta carceraria, avvio del percorso rieducativo, situazione familiare/lavorativa, disponibilità di lavori di pubblica utilità).
- Non è necessario che il condannato abbia compiuto una revisione critica completa del proprio passato: è sufficiente che il processo di revisione sia stato avviato o che emergano indici favorevoli dall'osservazione intramuraria o dall'UEPE.
- La mera enunciazione di elenchi di precedenti o di informazioni non sostituisce una motivazione logica: il giudice deve spiegare come e perché gli elementi negativi prevalgono su quelli positivi nella prognosi di rischio di recidiva.
- La data e la gravità delle condotte pregresse vanno valutate contestualmente: reati più remoti o di minore gravità possono avere incidenza diversa sulla prognosi rispetto a fatti recenti e gravi.
- In caso di carenza motivazionale relativa alla valutazione prognostica, il provvedimento è suscettibile di annullamento e rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli elementi omessi.
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