Cassazione Civile, Sentenza n. 27699/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il condomino Bertanzetti impugnava la delibera assembleare del 27/04/2015 contestando in particolare l'affidamento allo studio Energy Engineering s.r.l. dell'incarico per diagnosi energetica e determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento (più oneroso rispetto a un precedente preventivo rifiutato per l'arch. Muzio). Denunciava altresì che l'incarico era stato conferito tardivamente, cioè dopo che l'impianto di termoregolazione era già stato installato, rendendo inutile la diagnosi, e sosteneva nullità/violazione di legge ed eccesso di potere dell'assemblea nonché omissione di pronuncia sui motivi in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) molte delle doglianze introdotte nelle note conclusive del primo grado costituivano motivi nuovi e tardivi non ammissibili in appello; 2) l'impugnazione dell'onerosità dell'incarico attiene alla valutazione di convenienza/opportunità dell'assemblea e non costituisce di per sé eccesso di potere sindacabile dal giudice, salvo che ricorra grave pregiudizio alla cosa comune; 3) la delibera impugnata poteva essere ritenuta volta a regolarizzare ex post gli interventi sull'impianto e le norme relative al progetto/relazione tecnica si riferiscono alla fase esecutiva più che a quella deliberativa; 4) la motivazione del giudice d'appello non è viziata in modo tale da renderla inintelligibile o manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e sussistono gli obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1135, 1136, 1137, 1120, 1109, 1421, 2909
Indicano i limiti del potere dell'assemblea e le norme sulla deliberazione condominiale; la Corte ha ritenuto che le scelte di opportunità economica rientrano nella discrezionalità dell'assemblea salvo gravi pregiudizi (eccesso di potere).
art. 112, art. 132 comma 2 n.4, art. 163 comma 3 n.4, art. 345, art. 360 comma 1 nn.3-5
Regolano la delimitazione della causa petendi, i motivi di impugnazione e i limiti del sindacato in Cassazione; la Corte ha valutato inammissibili i motivi nuovi tardivamente sollevati e ha circoscritto il controllo di legittimità ai vizi di diritto e motivazione consentiti.
Le norme sulla trasformazione degli impianti e sugli adempimenti tecnici sono interpretate dalla Corte nel senso che il progetto e la relazione tecnica vincolanti si collocano nella fase esecutiva e non necessariamente nella fase deliberativa interna tra i condomini.
Direttiva Europea
Direttiva 2012/27/UE (art. 9)
Richiama gli obblighi di efficienza energetica, ma non modifica la ripartizione di competenze tra fase deliberativa condominiale e fase esecutiva amministrativa autorizzativa; la Corte non ha ritenuto che la direttiva imponesse qui l'annullamento della delibera.
Leggi Regionali Lombardia
L.R. n.24/2006 art.9; L.R. n.3/2011 art.17; deliberazioni Giunta regionale citate
Norme/regolamenti regionali richiamati in relazione agli obblighi di diagnosi/efficienza energetica; la Corte non ha ritenuto che la loro applicazione determinasse nullità automatica della delibera impugnata nel contesto dei fatti e della fase deliberativa.
D.P.R.
D.P.R. n.115/2002 art.13 (comma 1-bis e 1-quater)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'obbligo per il ricorrente del versamento aggiuntivo previsto dalla normativa processuale tributaria.
Massime di principio
- Non possono essere accolti in appello motivi nuovi che non risultino dall'atto introduttivo del primo grado: l'istruttoria e il contraddittorio devono essersi instaurati sulle stesse doglianze.
- Il sindacato giudiziale sulle delibere condominiali è limitato: le valutazioni di opportunità e convenienza economica dell'assemblea sono prerogativa degli organi condominiali e non sono sindacabili dal giudice, salvo eccesso di potere o grave pregiudizio alla cosa comune.
- La regolazione degli adempimenti tecnici (progetto, relazione tecnica) relativi a trasformazioni dell'impianto compete alla fase esecutiva; la delibera interna tra condomini può avere efficacia anche se il progetto completo è predisposto nella fase esecutiva successiva.
- Una deliberazione successiva può, in certi casi, essere considerata finalizzata a regolarizzare ex post carenze formali precedenti, e ciò non determina automaticamente la nullità della nuova delibera se soddisfa le esigenze normative nella fase esecutiva.
- Il ricorrente in Cassazione deve limitarsi a censurare vizi di diritto o motivazione rimessi alla cognizione della Corte: valutazioni di merito (comparazione economica di prestazioni, congruità del prezzo) sono in linea di principio estranee al sindacato di legittimità.
- Chi impugna una delibera deve considerare il rischio di soccombenza e della condanna alle spese, nonché l'eventuale obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa processuale.
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