Cassazione Penale, Sentenza n. 31256/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per truffa aggravata con recidiva reiterata infraquinquennale. Tre censure principali: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancato avviso espresso che, in mancanza di richiesta, il processo si sarebbe celebrato senza la presenza delle parti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver riconosciuto contemporaneamente continuazione e recidiva; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio, applicazione di un minimo edittale ritenuto eccessivo e diniego dell'attenuante del "danno di speciale tenuità" ex art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa è tenuta a conoscere la disciplina emergenziale (D.L. n.137/2020) e a chiedere, se vuole, la trattazione "in presenza"; non grava sul Presidente dell'ufficio l'onere di informare l'imputato dell'entrata in vigore della normativa. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non risultava nei provvedimenti impugnati il riconoscimento della continuazione con sentenze irrevocabili, perciò mancava la base fattuale della doglianza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché verte su rivalutazione di fatto e di merito: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (con obbligo motivazionale che può essere sintetico) e la Corte d'appello ha legittimamente escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in ragione della rilevanza del danno e della recidiva. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
Consente la celebrazione del procedimento in forma scritta senza partecipazione delle parti; la difesa è tenuta a conoscere la norma e a chiedere la trattazione "in presenza" se lo ritiene
D.L. n. 137 del 2020, art. 23-bis
decidendo senza l'intervento delle parti ai sensi dell'articolo 23 bis del D.L. 137 del 2020
Prevede la possibilità per la Corte d'appello di decidere in forma camerale senza la partecipazione delle parti nell'ambito delle norme emergenziali; la mancata comunicazione specifica non integra nullità
D.L. 9 novembre 2020, n. 149
mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, ... determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Richiamato come fonte delle misure emergenziali che hanno cambiato la forma di svolgimento del giudizio d'appello durante la pandemia; da tale mutamento non deriva obbligo di notifica personale all'imputato
circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen.
L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo (valore economico pressoché irrilevante e effetti pregiudizievoli minimi); la sua concessione è incompatibile con danni non di lieve entità o con recidiva ostativa
impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena: la motivazione sulla pena del giudice di merito può essere sintetica (espressioni come "pena congrua") salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, situazione in cui è necessaria motivazione più dettagliata
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento ... in favore della Cassa delle ammende
Prevede le conseguenze pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, con determinazione equitativa della somma da versare
Massime di principio
- In presenza di norme emergenziali che modificano la forma di svolgimento del processo (es. trattazione in camera di consiglio), la difesa deve attivarsi tempestivamente per chiedere la trattazione "in presenza"; la mancata comunicazione da parte dell'ufficio non costituisce di per sé nullità
- Le censure che richiedono accertamenti di fatto o una rivalutazione della prova (es. apprezzamento del danno, valutazione della recidiva, gradazione della pena) sono in genere inammissibili in Cassazione perché attengono al merito
- Per ottenere l'attenuante del "danno di speciale tenuità" è necessario dimostrare che il danno sia effettivamente lievissimo sia nel valore assoluto sia nei suoi effetti sulla persona offesa; la sola capacità del danneggiato di sopportare la perdita non è sufficiente
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione può essere sintetica se coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p., ma deve essere più articolata se la pena si discosta significativamente dalla misura media edittale
- Le questioni di nullità processuale o di violazione dei diritti di difesa devono essere tempestivamente sollevate e comprovate nella fase di appello; eccezioni sollevate per la prima volta in cassazione rischiano l'inammissibilità
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