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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00881/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per truffa in relazione a una vicenda ricostruita nei gradi di merito. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità ex artt. 81 e 640 c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa qualificazione del fatto, anche in termini di possibile insolvenza fraudolenta invece che truffa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo l'erronea applicazione della continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa, escludendo la sola insolvenza fraudolenta. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non risultava specificamente proposta come autonomo motivo di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato sia per il contestato vincolo della continuazione sia, nel percorso motivazionale, con riferimento alla qualificazione della condotta e alla censura sulla sua applicazione; la doglianza sul punto è stata ritenuta non dedotta specificamente in appello e quindi non proponibile in cassazione.

  • art. 640 c.p.

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come truffa, evidenziando la sussistenza dei presupposti materiali e soggettivi del reato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stata applicata la regola di inammissibilità della censura non specificamente dedotta come autonomo motivo di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello è censurabile in cassazione solo per vizi effettivi di legittimità; non è sufficiente contrapporre un diverso modello ricostruttivo tratto dagli atti.
  • Quando la Corte territoriale conferma la decisione di primo grado richiamandola per relationem, la motivazione è idonea se rende comprensibili le ragioni del convincimento e affronta in modo logico e giuridicamente corretto i punti decisivi.
  • La truffa può essere confermata quando la condotta presenti gli elementi materiali e soggettivi tipici del raggiro e dell'induzione in errore, non essendo sufficiente a degradarla a insolvenza fraudolenta la mera difficoltà o impossibilità di adempiere.
  • Le censure relative a questioni non dedotte in modo autonomo e specifico nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, perché ciò integra una causa di inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoTruffaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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