Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37136/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce quattro censure: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 49 c.p. sostenendo che il reato presupposto di falso (art. 474 c.p.) non sarebbe configurabile perché si tratterebbe di "falso innocuo/grossolano"; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova documentale (registri delle transazioni con un minore) che, secondo la difesa, escluderebbe il dolo richiesto per la ricettazione; 3) violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla determinazione del tempus commissi delicti e del dies a quo ai fini della prescrizione (gli ermellini avrebbero trattato unitariamente tutti i reati senza fissare la decorrenza per ciascun bene, in particolare per gli orologi); 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62‑bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il terzo motivo (prescrizione). Richiamata la giurisprudenza sul principio del "favor rei" e sui limiti di esso quando la data può essere logicamente determinata, ha ritenuto che nel caso concreto sussiste incertezza circa la data di ricettazione dei beni. Non essendo il ricorso manifestamente infondato e considerati gli effetti delle sospensioni, è stato accertato che il termine di prescrizione è spirato il 27 marzo 2025. Non essendo ricorribili le condizioni per l'inammissibilità di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo superfluo esaminare gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte ha valutato la decorrenza della prescrizione relativa alla ricettazione e la correlazione con il reato presupposto.

  • art. 81, comma ultimo c.p.

    Riferimento alla continuazione (concausa di più fatti) nell'ambito dell'imputazione di ricettazione continuata.

  • art. 474 c.p. (falso)

    Citato in relazione alla tesi difensiva che si tratterebbe di "falso grossolano/innocuo" e quindi non configurante il reato presupposto della ricettazione; la Corte non ha tuttavia risolto il profilo perchè ha deciso per la prescrizione.

  • art. 49 c.p.

    Richiamato in connessione con l'elemento soggettivo (dolo) relativo ai fatti di falso e ricettazione; la difesa sosteneva l'assenza di dolo per effetto della natura del falso e delle annotazioni probatorie.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); i motivi presentati sono stati inquadrati ex art. 606 c.p.p.

  • artt. 157 e 158 c.p.

    Norme attinenti alla determinazione del momento consumativo del reato e alla decorrenza della prescrizione; oggetto del terzo motivo e del relativo esame sulla decorrenza del dies a quo.

  • art. 62‑bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche, richiamata rispetto al diniego delle attenuanti da parte dei giudici di merito; la Corte non ha approfondito per decisione sulla prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    Norma che disciplina il concorso di circostanze attenuanti e l'applicazione delle riduzioni di pena; citata insieme ad art. 62‑bis in ordine al quarto motivo.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione alle condizioni di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni ostative previste da tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando la data di commissione del reato non è certa, opera il principio del "favor rei": la data va fissata in modo più favorevole all'imputato solo se l'incertezza è assoluta; se è possibile ridurre l'incertezza con deduzioni logiche o prove, occorre farlo.
  • In Cassazione, la parte che per la prima volta sostiene una data anteriore di consumazione (per invocare la prescrizione) ha l'onere di fornire elementi concreti e incontrovertibili che supportino tale affermazione; altrimenti l'eccezione può essere respinta.
  • Per il calcolo della prescrizione è necessario individuare il dies a quo per ciascun fatto/oggetto: se i giudici di merito non lo fanno o trattano unitariamente reati con diverse date possibili, si possono aprire profili di vizio che incidono sulla estinzione per prescrizione.
  • Se la prescrizione del reato è pacifica e matura, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, rendendo superfluo l'esame degli altri motivi.
  • Questioni sulla riconducibilità di un fatto al reato presupposto (es. distinzione tra falso 'grossolano/innocuo' e falso penalmente rilevante) incidono sul giudizio di ricettazione, ma la loro valutazione sostanziale resta soprattutto di merito salvo errori di diritto evidenti.
  • Le annotazioni e registri prodotti a supporto della difesa possono incidere sull'accertamento del dolo, ma la loro valutazione rimane prerogativa dei giudici di merito; in cassazione si può censurare la motivazione solo se emergono vizi logici o di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.