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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06521/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato l'omessa motivazione sui motivi aggiunti depositati in appello il 4 luglio 2024, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare l'intervenuta assoluzione del figlio dell'imputato dal reato di falsa testimonianza, relativo alle circostanze della ricezione del mezzo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché in appello era stato prodotto solo il dispositivo della sentenza assolutoria e non la motivazione, impedendo di verificare le ragioni dell'assoluzione; la stessa omissione documentale ha precluso anche il controllo di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la motivazione sul giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze in fatto già disattese, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta congrua e conforme agli orientamenti di legittimità sul dolo della ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del primo motivo per difetto di completa allegazione della sentenza assolutoria invocata e la natura meramente fattuale e reiterativa del secondo motivo, già confutato dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta adeguata anche alla luce della giurisprudenza sul dolo della ricettazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama gli orientamenti di legittimità in tema di dolo della ricettazione, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta nel valutare l'elemento soggettivo del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura fondata su una precedente sentenza assolutoria richiamata a sostegno delle doglianze deve essere supportata dalla completa allegazione degli atti o della motivazione rilevanti, non essendo sufficiente il solo dispositivo della decisione invocata.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera riproposizione di contestazioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, il controllo di legittimità sulla motivazione relativa al dolo è limitato alla verifica della congruità logica e giuridica del ragionamento decisorio, non potendo la Cassazione sostituire una propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione sia adeguata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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