Cassazione Civile, Ordinanza n. 27964/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposta di registro in misura fissa su mandati difensivi professionali ricevuti da un avvocato per l’assistenza prestata a una cliente in più giudizi civili. L’Ufficio riteneva che tali mandati fossero "atti enunciati" in un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì per il pagamento dei compensi professionali, e quindi tassabili ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 131/1986. La CTR aveva invece annullato l’avviso per la parte relativa ai mandati, rilevando che nel decreto ingiuntivo non vi era un richiamo sufficientemente specifico ai negozi presupposti, ma solo un implicito presupposto logico. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 22 e 40 del d.P.R. 131/1986, dell’art. 1, lett. b, tariffa parte II, dell’art. 8 tariffa parte II e degli artt. 636, 641 e 643 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo dovesse essere considerato atto enunciante dei mandati difensivi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su tre motivi, poi ritenuto tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dai giudici di merito circa il contenuto del decreto ingiuntivo e la mancanza di una vera enunciazione dei mandati difensivi. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del contribuente, perché notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente applicazione dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Quanto alle spese, ha condannato l’Agenzia a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità. Non è stata applicata la sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Agenzia, né nei confronti del ricorrente incidentale per la dichiarata inefficacia del suo gravame.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
L’imposta di registro sui negozi enunciati presuppone che nell’atto vi sia una vera e propria enunciazione di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati tra le stesse parti; se il negozio costituisce solo un implicito presupposto logico dell’atto giudiziario, non basta per applicare la norma.
art. 3 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate; non viene sviluppata un’interpretazione autonoma nella decisione.
art. 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate; non viene sviluppata un’interpretazione autonoma nella decisione.
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate; non viene sviluppata un’interpretazione autonoma nella decisione.
art. 1, lett. b, tariffa parte II allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate; non viene sviluppata un’interpretazione autonoma nella decisione.
art. 8 tariffa parte II allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall’Agenzia tra le norme asseritamente violate; non viene sviluppata un’interpretazione autonoma nella decisione.
Richiamati dall’Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della loro applicazione poiché dichiara inammissibile la censura.
Il termine lungo di impugnazione decorre e, se spirato, rende tardivo il ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale notificato oltre il termine lungo è inefficace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica all’Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, né al ricorso incidentale divenuto inefficace.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l’enunciazione di un negozio in un atto giudiziario richiede un richiamo espresso e sufficientemente specifico del contenuto dell’atto o del contratto; non è sufficiente che il negozio sia solo un presupposto logico dell’atto stesso.
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell’atto e dell’accertamento compiuto dai giudici di merito.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine lungo di impugnazione è tardivo e, nei casi previsti, inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
- La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando la parte è ammessa alla prenotazione a debito, né quando l’impugnazione incidentale perda efficacia per tardività.
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