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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36069/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali maturati in relazione all'attività difensiva svolta in favore di una società in un giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, concluso con sentenza favorevole. La società proponeva opposizione ex art. 702-bis c.p.c. sostenendo che il compenso fosse stato calcolato su un valore della causa errato: secondo l'opponente, la domanda sarebbe stata di valore indeterminabile, ma il professionista avrebbe assunto come base euro 8.447.585,00; inoltre contestava il raddoppio dei parametri medi, la mancata detrazione delle somme anticipate e la liquidazione del compenso per una fase istruttoria ritenuta non dovuta. Il tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione e rideterminava il compenso applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, richiamando l'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 e il criterio dell'art. 10 c.p.c. Contro tale ordinanza il professionista proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della tariffa forense, nonché degli artt. 10 e 14 c.p.c., per avere il giudice di merito qualificato la causa come di valore indeterminabile nonostante, a suo dire, vi fossero elementi per determinarne esattamente il contenuto economico in euro 8.447.585,00; con la seconda censura precisava che la pretesa risarcitoria era anche parzialmente quantificata con riferimento a danni maturati fino al 7 luglio 2005 e successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendo corretta la qualificazione della controversia come causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione del compenso professionale. La Corte ha valorizzato il fatto che la domanda risarcitoria proposta nel giudizio presupposto era, nel suo nucleo, indeterminabile e che l'importo era stato poi concretamente determinato solo tramite consulenza tecnica d'ufficio; ha quindi applicato il criterio formale di cui all'art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014. Ha inoltre osservato che la diversa regola invocata dal ricorrente sulla commisurazione al cumulo di domande non conduceva, nel caso concreto, a un risultato diverso né era stata dedotta una manifesta sproporzione tra prestazione e valore economico tale da giustificare deroga al criterio formale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    norma usata per introdurre l'opposizione al decreto ingiuntivo nel rito sommario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 5 d.m. n. 55/2014

    combinato disposto di cui all'art. 5 della Tariffa Professionale Forense approvata con d.m. n. 55/2014

    regola di liquidazione dei compensi professionali, da applicare in relazione al valore della controversia e allo scaglione corrispondente.

  • art. 10 c.p.c.

    criterio formale di determinazione del valore della causa, richiamato per la liquidazione del compenso dell'avvocato nei rapporti con il cliente.

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sul valore della causa, ma non decisivo secondo la Corte nel caso concreto.

  • art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014

    art. 5 comma 6 della tariffa forense allegata al D.M. n. 55 del 2014

    consente di ricondurre la controversia allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, criterio ritenuto corretto dalla Corte.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistenza dell'obbligo di versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    obbligo processuale conseguente al rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 5 della Tariffa Professionale Forense

    art. 5 della Tariffa Professionale Forense approvata con d.m. n. 55/2014

    norma richiamata dal ricorrente per contestare lo scaglione applicato dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale dell'avvocato, il valore della controversia va determinato secondo il criterio formale desumibile dalle norme sul valore della causa, e, quando la domanda abbia contenuto indeterminabile, può applicarsi lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.
  • Se la domanda risarcitoria non consente di individuare sin dall'inizio un importo determinato e la quantificazione avviene solo all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, la controversia può essere qualificata come di valore indeterminabile anche se il danno venga poi concretamente stimato in denaro.
  • La diversa soluzione basata sul cumulo di domande di valore determinato e indeterminabile non può essere invocata per sovvertire il criterio formale applicabile al rapporto tra avvocato e cliente, salvo che sia dedotta e dimostrata una manifesta sproporzione tra compenso e prestazione resa.
  • La censura sulla liquidazione dei compensi deve confrontarsi con il criterio effettivamente adottato dal giudice di merito e non può limitarsi a prospettare un diverso valore economico della lite se tale valore non era originariamente determinabile sulla base degli atti introduttivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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