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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31361/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la recidiva senza verificarne i presupposti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva invece valutato in concreto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e i precedenti penali, per accertare se la pregressa condotta fosse indice di persistente inclinazione al delitto e fattore criminogeno della nuova condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla recidiva era non deducibile in sede di legittimità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva svolto una valutazione concreta e non meramente automatica dei precedenti specifici ai fini dell'aumento di pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto della condanna, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena utilizzati per valutare in concreto la rilevanza dei precedenti penali ai fini della recidiva

  • art. 99 c.p.

    richiamata implicitamente come base normativa della recidiva oggetto di doglianza, la cui applicazione è stata ritenuta correttamente motivata

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura sulla recidiva che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a contestazioni generiche o meramente assertive.
  • La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla sola base dell'esistenza di precedenti specifici: il giudice deve verificare in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti, accertando se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto e un effettivo fattore criminogeno.
  • Quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva è lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti, essa non è censurabile in cassazione se il ricorso non evidenzia specifici vizi logici o giuridici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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