Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02861/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado e in appello una condanna per guida in stato di ebbrezza. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, ha dedotto vizio di motivazione sulla sua affermazione di responsabilità, sostenendo che mancassero elementi probatori ulteriori rispetto al prelievo ematico e contestando l'attendibilità del risultato del sangue, perché il prelievo sarebbe stato eseguito non correttamente e non sarebbero state svolte ulteriori verifiche probatorie. La Corte di merito aveva invece ritenuto che il tasso alcolemico accertato fosse nettamente superiore alla soglia di legge e che, per l'accertamento ematico, non fosse necessaria una doppia prova successiva, a differenza di quanto previsto per l'etilometro. La difesa non aveva inoltre formulato censure specifiche idonee a mettere seriamente in dubbio la validità scientifica e probatoria dell'analisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha valorizzato il fatto che il valore alcolemico rilevato era ampiamente superiore alla soglia prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., e ha richiamato il principio secondo cui la disciplina del codice della strada non impone una particolare metodologia di analisi del sangue, essendo sufficiente che il metodo adottato sia scientificamente corretto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.

    commi 1 e 2, lett. c), 2 bis e 2-sexies

    La soglia alcolemica superiore a quella prevista dalla lettera c) integra la prova dello stato di ebbrezza; per l'accertamento ematico non è richiesta una doppia prova successiva.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza, un prelievo ematico che evidenzi un tasso alcolemico ampiamente superiore alla soglia di legge è di per sé idoneo a dimostrare lo stato di ebbrezza al momento del fatto.
  • Per l'accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue, il codice della strada non prescrive una specifica metodologia di analisi né l'esecuzione di due prove successive; è sufficiente che il metodo impiegato sia scientificamente corretto.
  • La censura di inattendibilità di un accertamento tecnico deve essere specifica e supportata da elementi concreti idonei a incrinare la validità del risultato; contestazioni generiche o apodittiche sono inidonee a scalfire la motivazione di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.