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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24648/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in abitazione, del reato di ricettazione aggravata. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto generici i motivi di appello. In particolare, secondo il ricorrente, la censura sull'assenza di consapevolezza della provenienza illecita della cosa e quella sul trattamento sanzionatorio sarebbero state specifiche e avrebbero imposto la valutazione del merito dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo di ricorso, osservando che la mancanza di specificità del motivo, idonea a determinare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., può desumersi anche dalla mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva indicato in modo analitico le ragioni della decisione di primo grado, ma tali profili non erano stati specificamente censurati nell'appello, sia quanto all'asserito difetto di consapevolezza della provenienza illecita della res, sia quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Richiamato come disposizione in base alla quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di ricettazione, in esito alla riqualificazione rispetto alla originaria contestazione di furto in abitazione.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma della originaria contestazione, successivamente riqualificata nel reato di ricettazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di appello, anche per difetto di correlazione con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello penale, il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze generiche o non correlate alle argomentazioni del giudice di merito non è sufficiente.
  • La mancanza di specificità del motivo di impugnazione può essere desunta anche dall'assenza di una reale correlazione tra le censure formulate e le rationes decidendi della sentenza o dell'ordinanza impugnata.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che non scalfisca tale ratio è manifestamente infondato e viene respinto in rito con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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