Cassazione Civile, Ordinanza n. 34090/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il soggetto ingiunto ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui la compagnia assicurativa, dopo avere pagato ad AGEA la somma di 31.000 euro in forza di una polizza stipulata a garanzia di un finanziamento per sostegno allo sviluppo rurale, aveva esercitato azione di regresso. Nell'opposizione l'ingiunto ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, sostenendo che una clausola contrattuale attribuiva la competenza esclusiva al Tribunale di Roma, sede dell'originaria società fideiussore/assicuratrice. Il Tribunale ha respinto l'eccezione e l'opposizione nel merito. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha censurato solo la statuizione sulla competenza, insistendo per il foro di Roma. La resistente ha eccepito improcedibilità e inammissibilità del regolamento, oltre a difenderne l'infondatezza nel merito. Il ricorso mirava quindi a contestare la corretta individuazione del foro convenzionale esclusivo alla luce della fusione per incorporazione dell'originaria società con altra avente sede a Verona, fusione già perfezionata al momento della proposizione della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Verona, osservando che la clausola derogatoria indicava come foro esclusivo quello della sede della direzione del fideiussore/contraente e che tale sede doveva essere valutata al momento della proposizione della domanda. Poiché, a tale data, l'originaria società era già stata incorporata nella compagnia avente sede nel circondario di Verona, la competenza era validamente radicata presso quel Tribunale. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la clausola che individua il foro esclusivo nel luogo della sede di una società è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., pur escludendo ogni foro alternativo. Condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il foro convenzionale che richiama la sede di una società è sostanzialmente confermativo del foro generale delle persone giuridiche, pur rendendo esclusiva la competenza così individuata e precludendo altri fori alternativi.
Il Tribunale aveva condannato l'opponente anche ai sensi di tale norma, ma nel provvedimento di legittimità non vi è una specifica rivalutazione di quel capo.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che deroga la competenza territoriale e indica come foro esclusivo il luogo in cui ha sede una società è da interpretare con riferimento al momento della proposizione della domanda giudiziale.
- Se, prima della domanda, la società originariamente indicata in contratto è stata estinta per fusione per incorporazione, la sede rilevante ai fini della clausola è quella della società incorporante, quale successore a titolo universale.
- La clausola che attribuisce competenza esclusiva al giudice del luogo della sede di una persona giuridica non crea un foro del tutto autonomo, ma conferma il foro generale delle persone giuridiche, escludendo tuttavia la competenza alternativa di altri giudici.
- Nel regolamento di competenza, la censura è infondata quando la sede rilevante per il foro convenzionale risulti già diversa da quella dell'originaria società al momento della notifica della domanda o del deposito dell'atto introduttivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →