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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29407/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era stata comunicata alla controparte e ha ritenuto tale comunicazione equipollente alla notificazione richiesta dall'art. 390 c.p.c., applicabile nel testo vigente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo alle accise sulla produzione di energia elettrica per i periodi d'imposta dal 2009 al 2014. In sede di merito sosteneva di operare come autoproduttore e, per tale ragione, di essere autorizzata all'esenzione dall'accisa e di poter fruire delle agevolazioni previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. Nel giudizio di cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a cinque motivi, ma successivamente, dando atto dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alla controparte; la comunicazione effettuata nel caso concreto è stata ritenuta equipollente alla notificazione richiesta dalla legge.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale norma che rende applicabile la disciplina vigente dell'art. 390 c.p.c. nel testo attuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando risulti validamente portata a conoscenza della controparte secondo le forme richieste dalla legge o con modalità equipollenti idonee a garantire la conoscenza dell'atto.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia assorbe l'esame dei motivi di ricorso e consente la compensazione delle spese quando sussistano i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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