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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32987/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per carenza di requisito reddituale. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione delle norme sul gratuito patrocinio (artt. 99 e 76 DPR 115/2002, art.125 c.p.p. ecc.), lamentando che il Tribunale non aveva considerato provvedimenti favorevoli emessi da altri uffici (decreti di ammissione al gratuito patrocinio, pronunce di altri giudici), relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e documentazione attestante il reinserimento sociale e la mancanza di redditi; inoltre contestava la presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui l'istanza di ammissione era inammissibile per difetto formale: l'autocertificazione reddituale era generica e priva di riferimento temporale, motivo per cui non era possibile verificare il requisito reddituale ai sensi dell'art.79 DPR 115/2002 e dell'art.76 DPR 115/2002. La Corte ha altresì evidenziato che, essendo il ricorrente condannato per reati associativi ex art.416-bis c.p., opera la presunzione relativa di superamento del limite di reddito (art.76, comma 4-bis DPR 115/2002) e che incombe sul richiedente l'onere di fornire prova contraria idonea a vincere tale presunzione. Le ulteriori doglianze sul merito della valutazione probatoria sono state ritenute inammissibili o assorbite in quanto attinenti a censure di merito non sindacabili nel ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002, art. 99

    Limita i motivi di ricorso per cassazione in materia di gratuito patrocinio alla violazione di legge; con tale taglio la Corte esamina l'inosservanza di norme processuali più che valutazioni di merito.

  • D.P.R. 115/2002, art. 113

    Richiamato nel contesto della disciplina delle impugnazioni sul gratuito patrocinio quale presidio procedurale (la Corte ricorda che il ricorso in questa materia è ammesso solo per violazione di legge).

  • D.P.R. 115/2002, art. 76, comma 4-bis

    «con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis del codice penale [...] nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»

    La disposizione prevede una presunzione relativa che il soggetto condannato per reati ex art.416-bis abbia superato i limiti di reddito per il patrocinio; la Corte ricorda che la presunzione è relativa (Corte Cost.), pertanto l'onere della prova contraria spetta al richiedente e il giudice non è tenuto a compiere indagini d'ufficio.

  • D.P.R. 115/2002, art. 79

    "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76"

    L'art.79 richiede che l'istanza contenga una dichiarazione sostitutiva con determinazione specifica e riferimenti temporali del reddito; l'assenza di tali elementi rende l'istanza inammissibile. Il giudice può chiedere integrazioni solo nei limiti previsti, ma non può sanare la mancata indicazione temporale dell'autocertificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiama l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra mancanza assoluta di motivazione (violazione di legge) e mera illogicità della motivazione (che in questa fattispecie non è sindacabile se il ricorso è limitato alle violazioni di legge).

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata tra le disposizioni processuali: la Corte non accoglie le doglianze che consistono in valutazioni di merito imputate a carenza logica della motivazione quando il ricorso è limitato alle violazioni di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Regola la presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale: qui il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente l'imposizione, in caso di inammissibilità per colpa, dell'onere di versare una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato l'istanza deve contenere un'autocertificazione reddituale completa e con chiara indicazione temporale: l'assenza di tale riferimento rende la domanda inammissibile a pena di inammissibilità (art.79 DPR 115/2002).
  • Se il richiedente è stato condannato con sentenza definitiva per reati ex art.416-bis c.p., opera una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito (art.76, comma 4-bis DPR 115/2002): spetta al richiedente fornire prova contraria efficace per vincere la presunzione; il giudice non ha obbligo di svolgere accertamenti d'ufficio per assolvere tale onere.
  • In sede di Cassazione, quando il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 DPR 115/2002), non è sindacabile la mera illogicità manifesta della motivazione; invece la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente possono costituire violazione di legge e sono sindacabili.
  • Le valutazioni di merito sulla credibilità o sul peso probatorio della documentazione favorevole prodotta dal richiedente rimangono, salvo nullità manifesta della motivazione, nell'ambito del sindacato di merito e non sono generalmente apprezzabili in sede di legittimità quando il motivo di ricorso sia limitato a questioni di diritto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzione alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità (art.616 c.p.p.).

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