Cassazione Penale, Sentenza n. 7459/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, contestando: vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati di usura (capo 1 per Salvatore; capi 6 e 7 per entrambi) e di estorsione (capi 6 e 7); l'utilizzabilità di una specifica intercettazione richiamata dal teste di p.g.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e la determinazione della pena, con particolare riguardo all'aumento per continuazione (lamentato soprattutto da Saverio). Le difese chiedevano l'accoglimento dei motivi e la riforma delle statuizioni di colpevolezza o della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte i ricorsi ritenendo i motivi non fondati o manifestamente infondati. In particolare: il ricorso di Capicchiano Salvatore è stato integralmente rigettato; la sentenza impugnata è stata confermata quanto all'affermazione di responsabilità per usura ed estorsione e quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Per Capicchiano Saverio la Corte ha accolto solo il motivo relativo all'aumento di pena per continuazione, ritenendolo viziato rispetto alla posizione di Saverio: ha annullato la parte impugnata limitatamente a quell'aumento e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, dichiarando irrevocabili le restanti statuizioni; ha inoltre condannato Salvatore al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per limitare l'enunciazione dei motivi di ricorso ai fini della motivazione in cassazione; la Corte ha richiamato che i motivi saranno trattati nei limiti strettamente necessari.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle prove: la norma consente che l'inutilizzabilità sia dedotta anche in cassazione e rilevata d'ufficio, ma richiede che l'eccezione sia specificamente allegata e non implichi accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito.
L'aggravante prevista dall'art. 416-bis e riferita all'appartenenza a organizzazione mafiosa è stata esaminata e in concreto esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione prende atto dell'esclusione.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla gravità delle condotte, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata.
Norma richiamata implicitamente nella valutazione degli elementi rilevanti per la concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione non contraddittoria ai sensi di tale articolo.
Richiamato per la condanna alle spese processuali del ricorrente al termine del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove: le questioni di merito e le valutazioni delle risultanze (intercettazioni, riconoscimento di voci, ricostruzioni factual) sono sindacabili solo se emerge manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- L'inutilizzabilità di una prova o di una intercettazione può essere dedotta in cassazione, ma l'eccezione deve essere specifica ed esaurientemente allegata; se richiede accertamenti di fatto resta rimessa al giudice del merito.
- Le dichiarazioni degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riconoscono voci nelle intercettazioni possono essere utilizzate dal giudice per l'identificazione, salvo che la difesa adduca elementi oggettivi contrari.
- La semplice presenza di un soggetto sul luogo di un'estorsione, se non meramente casuale e se idonea a dare sostegno o sicurezza all'autore materiale, può integrare concorso nel reato anche senza minacce dirette da parte sua.
- La decisione di concedere o escludere le attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto: se la motivazione del giudice di merito indica elementi rilevanti (es. precedenti, gravità dei fatti) la Cassazione non la riforma.
- L'aumento di pena per continuazione deve essere fondato su elementi che effettivamente si riferiscano al singolo imputato; se l'aggravazione è basata su comportamenti non attribuibili a quel soggetto la Cassazione può annullare e rinviare la questione per nuovo giudizio.
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