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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7459/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro, contestando: vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione ai reati di usura (capo 1 per Salvatore; capi 6 e 7 per entrambi) e di estorsione (capi 6 e 7); l'utilizzabilità di una specifica intercettazione richiamata dal teste di p.g.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e la determinazione della pena, con particolare riguardo all'aumento per continuazione (lamentato soprattutto da Saverio). Le difese chiedevano l'accoglimento dei motivi e la riforma delle statuizioni di colpevolezza o della quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato in gran parte i ricorsi ritenendo i motivi non fondati o manifestamente infondati. In particolare: il ricorso di Capicchiano Salvatore è stato integralmente rigettato; la sentenza impugnata è stata confermata quanto all'affermazione di responsabilità per usura ed estorsione e quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Per Capicchiano Saverio la Corte ha accolto solo il motivo relativo all'aumento di pena per continuazione, ritenendolo viziato rispetto alla posizione di Saverio: ha annullato la parte impugnata limitatamente a quell'aumento e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto, dichiarando irrevocabili le restanti statuizioni; ha inoltre condannato Salvatore al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usata per limitare l'enunciazione dei motivi di ricorso ai fini della motivazione in cassazione; la Corte ha richiamato che i motivi saranno trattati nei limiti strettamente necessari.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inutilizzabilità delle prove: la norma consente che l'inutilizzabilità sia dedotta anche in cassazione e rilevata d'ufficio, ma richiede che l'eccezione sia specificamente allegata e non implichi accertamenti di fatto di competenza del giudice del merito.

  • art. 416-bis c.p.

    L'aggravante prevista dall'art. 416-bis e riferita all'appartenenza a organizzazione mafiosa è stata esaminata e in concreto esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione prende atto dell'esclusione.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla gravità delle condotte, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione se motivata.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata implicitamente nella valutazione degli elementi rilevanti per la concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la motivazione non contraddittoria ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali del ricorrente al termine del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente le prove: le questioni di merito e le valutazioni delle risultanze (intercettazioni, riconoscimento di voci, ricostruzioni factual) sono sindacabili solo se emerge manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • L'inutilizzabilità di una prova o di una intercettazione può essere dedotta in cassazione, ma l'eccezione deve essere specifica ed esaurientemente allegata; se richiede accertamenti di fatto resta rimessa al giudice del merito.
  • Le dichiarazioni degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riconoscono voci nelle intercettazioni possono essere utilizzate dal giudice per l'identificazione, salvo che la difesa adduca elementi oggettivi contrari.
  • La semplice presenza di un soggetto sul luogo di un'estorsione, se non meramente casuale e se idonea a dare sostegno o sicurezza all'autore materiale, può integrare concorso nel reato anche senza minacce dirette da parte sua.
  • La decisione di concedere o escludere le attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto: se la motivazione del giudice di merito indica elementi rilevanti (es. precedenti, gravità dei fatti) la Cassazione non la riforma.
  • L'aumento di pena per continuazione deve essere fondato su elementi che effettivamente si riferiscano al singolo imputato; se l'aggravazione è basata su comportamenti non attribuibili a quel soggetto la Cassazione può annullare e rinviare la questione per nuovo giudizio.

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