Ordinanza n. 137/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità riportato all’esito della prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prima prova scritta dell’esame di abilitazione forense, chiedendone in via cautelare l’ammissione diretta alla prova orale o, in subordine, la rivalutazione dell’elaborato. Il primo motivo contestava il giudizio tecnico-discrezionale della sottocommissione mediante pareri pro veritate e comparazioni con altri elaborati, prospettando vizi di illogicità e disparità di trattamento. Il secondo e il terzo motivo censuravano, in sostanza, l’insufficienza della motivazione espressa mediante il solo voto numerico e la mancata esplicitazione dei punteggi dei singoli commissari o di ulteriori annotazioni valutative.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per carenza, prima facie, del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto irrilevanti, ai fini della confutazione del giudizio tecnico-discrezionale, i pareri pro veritate e le comparazioni con elaborati di altri candidati, poiché la valutazione degli elaborati spetta esclusivamente alla commissione esaminatrice e gli scritti, caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici, non si prestano a comparazioni, salvo assoluta identità delle situazioni. Non è stato ravvisato un manifesto vizio di illogicità o disparità di trattamento. Quanto al secondo e al terzo motivo, il Collegio ha richiamato l’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 e la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017, affermando che la disciplina della riforma dell’esame è stata complessivamente differita e che resta sufficiente l’espressione numerica del voto, in assenza di un autovincolo della commissione a fornire una motivazione ulteriore. Il voto numerico costituisce quindi motivazione sufficiente, senza necessità di indicare i punteggi dei singoli commissari o annotazioni testuali. Dall’esame dell’elaborato e della documentazione non sono emerse irragionevolezza o abnormità del punteggio; la censura mirava piuttosto a ottenere una rivalutazione alternativa dell’elaborato, non consentita al giudice amministrativo in assenza di arbitrarietà o manifesta irragionevolezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione del carattere meramente formale delle difese dell’amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza prima facie del fumus boni iuris.
art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua entrata in vigore è stata ritenuta procrastinata complessivamente quanto agli aspetti dello svolgimento dell’esame, con conseguente permanenza della sufficienza del voto numerico quale motivazione della valutazione degli elaborati.
Massime di principio
- Negli esami di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice costituisce, di regola, motivazione sufficiente del giudizio sugli elaborati scritti; non è necessario indicare i punteggi dei singoli commissari né aggiungere annotazioni o spiegazioni testuali, salvo che la commissione si sia specificamente autovincolata a una motivazione ulteriore.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni d’esame non può tradursi nella rivalutazione alternativa dell’elaborato, ma è circoscritto alla verifica di evidenti irragionevolezze, errori manifesti o abnormità del giudizio.
- Pareri pro veritate e comparazioni con elaborati di altri candidati non sono, di per sé, idonei a confutare il giudizio tecnico della commissione, poiché gli elaborati riflettono autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici; la disparità di trattamento richiede situazioni assolutamente identiche.
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