Cassazione Civile, Ordinanza n. 25225/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di alcuni locali situati al piano inferiore di un complesso condominiale ha agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante cortile condominiale, nonché la rimozione delle cause delle infiltrazioni mediante l'esecuzione delle opere indicate dal consulente tecnico. Il tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo sia il danno emergente all'immobile sia il lucro cessante per la mancata utilizzazione e locazione di 12 posti auto, oltre all'obbligo di eseguire le opere necessarie. La corte d'appello ha confermato la condanna al risarcimento per il danno emergente e all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ma ha escluso il lucro cessante per insufficienza di prova, ritenendo non adeguata la documentazione prodotta a dimostrare l'entità della perdita reddituale; ha inoltre compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sulla prova documentale, sulle presunzioni, sull'ultrapetizione e sulla valutazione delle prove, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato registri contabili e altri documenti idonei a provare il danno e che non vi sarebbe stata contestazione sul canone medio di locazione dei posti auto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 92 c.p.c. per l'illegittima compensazione totale delle spese, nonostante la sostanziale soccombenza del supercondominio sulla domanda principale di accertamento ed eliminazione delle infiltrazioni e sulla maggior parte delle pretese risarcitorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e privo di specifica trascrizione del contenuto dei documenti richiamati, oltre che privo di un puntuale dedotto errore percettivo o di un corretto richiamo alla non contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto erronea la compensazione integrale delle spese disposta in appello, osservando che non ricorreva una vera soccombenza reciproca sulla domanda di accertamento e rimozione delle infiltrazioni, integralmente accolta, mentre il rigetto aveva riguardato solo una parte della domanda risarcitoria. La Corte ha quindi cassato la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione per un terzo delle spese di merito e la condanna del supercondominio al pagamento dei restanti due terzi, oltre a regolare anche le spese del giudizio di legittimità con compensazione parziale.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta contro la valutazione del materiale probatorio, non contro un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura sulla mancata contestazione del prezzo di locazione non è stata ritenuta correttamente prospettata sotto il profilo della non contestazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai registri contabili prodotti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
Invocato in tema di presunzioni, ma senza idonea specificazione del vizio denunciato.
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
La compensazione delle spese è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; non basta una soccombenza solo parziale su una domanda quando le altre domande sono integralmente accolte.
È richiamata come fonte della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile al giudizio.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; quando il motivo investe l'attendibilità o la decisività dei documenti, occorre una specifica deduzione del vizio nei limiti del sindacato di legittimità e il puntuale rispetto dell'onere di specificazione degli atti e documenti richiamati.
- La mancata trascrizione o riassunzione puntuale del contenuto dei documenti su cui si fonda il motivo determina l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
- La compensazione delle spese di lite richiede una reale soccombenza reciproca o, altrimenti, gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; non è legittima la compensazione integrale quando la parte vittoriosa ha ottenuto l'accoglimento integrale della domanda principale e il rigetto riguarda solo una voce accessoria o solo una parte marginale della pretesa.
- Il regolamento delle spese deve rispettare il principio di causalità, evitando che l'esercizio dell'azione o la resistenza in giudizio si traduca in un costo non recuperabile per la parte che è risultata sostanzialmente vittoriosa.
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