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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34254/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre 2024, con cui era stato prorogato per due anni il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., applicato dal 2012. Il regime era stato disposto in ragione del ruolo apicale del condannato nella ’ndrangheta e della sua condanna per concorso in vari omicidi e altri reati. Il ricorso ha denunciato violazione degli artt. 41-bis ord. pen. e 125 c.p.p., lamentando che il Tribunale non avesse risposto alle censure sulle dichiarazioni spontanee e confessioni rese nel 2013, indicate dalla difesa come espressione di distacco dall’associazione e di revisione critica, e sulla mancata acquisizione dei titoli richiamati nel decreto ministeriale per escludere la capacità di intrattenere rapporti con l’esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha precisato che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza è impugnabile soltanto per violazione di legge, comprensiva della motivazione apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; non integra invece tale violazione la mancata confutazione puntuale di argomenti o documenti difensivi quando gli elementi posti a fondamento della decisione siano sufficienti. Le doglianze sulle dichiarazioni confessorie non introducevano elementi nuovi rispetto alla precedente procedura, nella quale la questione era già stata esaminata e il ricorso era stato dichiarato inammissibile. Quanto all’acquisizione dei titoli, gli atti relativi a posizioni di terzi erano stati correttamente ritenuti non pertinenti alla posizione del condannato; la documentazione concernente quest’ultimo era stata acquisita. Le censure sono state ritenute in larga parte generiche, manifestamente infondate o comunque non consentite.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime

    La proroga richiede una valutazione di merito complessiva dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale; possono essere considerati tutti gli elementi rivelatori della permanenza del pericolo, anche se non sopravvenuti.

  • art. 125 c.p.p.

    non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi

    Nel ricorso per cassazione contro la proroga del regime ex art. 41-bis, l’omessa risposta analitica a ogni argomento o documento difensivo non determina violazione di legge se la decisione si fonda su dati sufficienti e non apparenti o fittizi.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo contro l’applicazione o la proroga del regime ex art. 41-bis è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge; vi rientra la motivazione solo apparente o tanto carente da non rendere comprensibile il percorso argomentativo.
  • Non integra violazione di legge la mancata esplicitazione delle ragioni per cui non sono stati accolti singoli argomenti o documenti difensivi quando gli elementi posti a fondamento della decisione siano sufficienti e non apparenti o fittizi.
  • Ai fini della proroga del regime ex art. 41-bis, la capacità attuale del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale è oggetto di un apprezzamento complessivo di merito, fondato su tutti gli elementi indicativi della persistenza delle condizioni di pericolo, anche se non sopravvenuti.
  • La sussistenza dei collegamenti con un’associazione criminale richiesta per la proroga del regime differenziato non deve essere provata con certezza: è sufficiente che possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base dei dati acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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