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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14521/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 1-bis e comma 3, cod. proc. pen.: il ricorrente censura che il Tribunale del riesame avrebbe valutato le esigenze cautelari esclusivamente sulla base della sua biografia criminale e di elementi probatori remoti (dichiarazioni di collaboratori), senza considerare adeguatamente la sopravvenuta sentenza di condanna e altri elementi sopravvenuti che avrebbero potuto incidere sul requisito dell'attualità della pericolosità e sulla necessita' della custodia in carcere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione ampia, logica e priva di vizi circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, considerando anche la sopravvenuta condanna in primo grado alla pena di 14 anni per associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. La Corte ha richiamato il principio per cui una sentenza di condanna sopravvenuta incide sulla valutazione dei gravi indizi e può precludere la diversa lettura del riesame salvo che siano prodotti elementi nuovi idonei a rimettere in discussione gli indizi originari. Quanto al profilo dell'attualità e del "tempo silente", la Corte ha confermato che il mero decorso del tempo o provvedimenti di revoca di misure di prevenzione o la reperibilità di un lavoro non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3; gravava sulla difesa l'onere di produrre elementi concreti e significativi di effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione. Per tali ragioni la custodia cautelare in carcere e' stata ritenuta legittima e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso contestata al ricorrente; la condanna per questo reato è stata ritenuta particolarmente pregnante nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 1-bis e comma 3)

    Comma 3: introduce la presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione per i reati di tipo mafioso e la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; incombe sulla difesa l'onere di allegare e provare elementi idonei a superare tale presunzione. Comma 1-bis richiamato in relazione alle esigenze cautelari e alla motivazione del riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice circa la sussistenza delle esigenze cautelari; in presenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, è sufficiente che il giudice dia conto dell'assenza di elementi prodotti dalla difesa che possano escludere le esigenze cautelari

  • legge n. 47 del 2015

    Riforma richiamata che ha inciso sulla disciplina cautelare per i reati di stampo mafioso e terroristico, confermando la doppia presunzione prevista dall'art. 275 comma 3

  • Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2017

    Richiamata per il principio che il cosiddetto "tempo silente" può assumere rilievo solo se parametrato alla gravità della condotta e corredato da elementi che evidenzino la rescissione del vincolo associativo

Massime di principio

  • La sopravvenuta sentenza di condanna nel medesimo procedimento ha forte valore probatorio nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e può precludere una diversa lettura in sede di riesame, salvo che vengano prodotti elementi nuovi e concreti.
  • In tema di reati di stampo mafioso, l'art. 275 comma 3 stabilisce una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla difesa fornire prove oggettive che dimostrino l'attenuazione o l'assenza delle esigenze cautelari.
  • Il mero decorso del tempo ("tempo silente"), la revoca di misure di prevenzione o l'avvio di un'attività lavorativa non sono, di per sé, idonei a superare la presunzione di pericolosità: devono essere accompagnati da elementi specifici che provino un effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione.
  • Il controllo della Corte di cassazione sul riesame è limitato alla verifica di legittimità e adeguatezza logico-giuridica della motivazione; non è consentita una rinnovata valutazione di merito delle fonti e degli indizi già esaminati dal giudice di merito.
  • Per contestare validamente una misura cautelare in casi mafiosi è necessario produrre elementi nuovi, concreti e circostanziati (es. atti che dimostrino collaborazione con la giustizia, trasferimento stabile lontano dall'area di operatività del sodalizio, prove documentali di distacco), altrimenti la presunzione di pericolosità permane.

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