Cassazione Penale, Ordinanza n. 25329/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con il primo motivo ha chiesto, in sostanza, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità, contestando la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito; con il secondo motivo ha sostenuto che la sostanza rinvenuta fosse destinata, almeno in parte, anche a uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione in fatto già compiuta in appello e perché il giudice di merito aveva motivato in modo non illogico sulla base di dati fattuali insindacabili in sede di legittimità, valorizzando il numero elevato di dosi ricavabili e il confezionamento in macroporzioni, compatibili con la cessione all'ingrosso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a una non consentita revisione del giudizio di merito e che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua nel ritenere la condotta inserita in un contesto organizzato di spaccio, incompatibile con la lieve entità e con la tesi dell'uso personale, almeno parziale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la condotta è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie ordinaria e non alla ipotesi di lieve entità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito, quando la censura si risolva in una richiesta di nuovo giudizio di fatto.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con gli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito, quali la quantità complessiva ricavabile, il confezionamento della sostanza e il contesto organizzato della detenzione.
- La destinazione della sostanza a uso personale, anche solo parziale, può essere esclusa quando gli elementi oggettivi del fatto sono incompatibili con una detenzione non finalizzata allo spaccio.
- La motivazione di merito che valorizzi elementi fattuali convergenti e non manifestamente illogici non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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