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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06401/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, in doppia conforme, lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo deduceva la laconicità della motivazione su un profilo della vicenda, ossia la circostanza che egli fosse stato nominato dalle stesse persone offese, nonostante la precedente realizzazione di un manufatto illegittimo; il motivo mirava però, secondo la Corte, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, senza una reale censura di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo lamentava la carenza motivazionale sul trattamento sanzionatorio dei reati satellite, ma la Corte ha rilevato che l'eliminazione di tali reati e del relativo aumento di pena, per intervenuta prescrizione, rendeva la doglianza priva di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente ripetitivo e diretto a contestare il merito, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifiche censure di illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre considerato il secondo motivo privo di interesse, poiché i reati satellite e il correlato aumento di pena erano già stati eliminati per prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato principale oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in doppia conforme; la Corte non ne rivede il merito, limitandosi a escludere la rilevanza delle doglianze difensive in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente rivolte alla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e del compendio probatorio, se non si deducono specificamente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio dei capi o dei reati accessori perdono interesse se tali capi vengono eliminati per estinzione del reato o altra causa che renda non più attuale il relativo aumento di pena.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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