Cassazione Civile, Ordinanza n. 15271/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un lavoratore aveva conferito incarico a un'avvocata per proporre un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro. Secondo il cliente, la professionista aveva ritardato ingiustificatamente la proposizione del ricorso, con conseguente rigetto della domanda per assenza dei presupposti di urgenza e mancata adeguata allegazione del periculum in mora. Dopo la revoca del mandato, il cliente aveva poi ottenuto esito favorevole in appello con altro difensore. In primo grado e in appello la domanda risarcitoria è stata respinta, ritenendosi non provata la tempestiva consegna della documentazione necessaria al legale e, comunque, ritenendo che l'azione cautelare sarebbe stata comunque rigettata per altra ragione. Nel ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare la richiesta e il sollecito della documentazione dovesse gravare sull'avvocato, in ragione dei doveri di diligenza, informazione e sollecitazione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla tempestiva messa a disposizione della documentazione, desumibile dal fatto che il cliente era all'estero e nessun terzo aveva potuto consegnarla al posto suo; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata risposta all'interrogatorio formale della professionista, asseritamente giustificata da un impegno professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la regola di riparto dell'onere della prova applicata dai giudici di merito: nell'ambito della responsabilità contrattuale dell'avvocato, è il professionista che deve provare di avere adempiuto con diligenza agli obblighi derivanti dal mandato, inclusi i doveri di informazione e sollecitazione del cliente, e quindi anche di avere richiesto la documentazione necessaria. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati come vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, preclusa dall'art. 348-ter, quarto comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
indicato come base del ricorso cautelare la cui tardiva proposizione avrebbe inciso negativamente sull'esito della domanda.
la Corte afferma che, nella responsabilità professionale dell'avvocato, l'onere di provare il corretto adempimento e i doveri di informazione e sollecitazione grava sul professionista, non sul cliente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sul riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per i motivi di ricorso relativi all'omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per la preclusione della doppia conforme.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, avverso una sentenza di appello resa in doppia conforme.
richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata risposta all'interrogatorio formale della convenuta.
art. 1176, secondo comma, c.c.
la diligenza qualificata del professionista è criterio di determinazione della prestazione e parametro dell'adempimento dell'avvocato.
richiamato insieme all'art. 1176, co. 2, c.c. come parametro della diligenza professionale dell'avvocato e dei suoi obblighi di prestazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità contrattuale del difensore, il cliente che agisce per inadempimento non deve provare la mancata diligenza del professionista nella gestione del rapporto; spetta invece all'avvocato dimostrare di aver adempiuto correttamente, anche sotto il profilo dei doveri di informazione, sollecitazione e richiesta degli elementi necessari.
- L'obbligo di diligenza qualificata dell'avvocato comprende non solo la redazione e proposizione dell'atto, ma anche l'attiva interlocuzione con il cliente per acquisire la documentazione utile e per rappresentare rischi, ostacoli e scelte processuali.
- Il rilascio delle procure necessarie allo jus postulandi non è, di per sé, prova sufficiente dell'avvenuta compiuta informazione del cliente né dell'adempimento dei doveri professionali connessi al mandato.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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