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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14992/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19 giugno 2024, lamentando: 1) l'asserita insufficienza o erroneità della ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per il reato contestato; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo o non correttamente determinato. La Corte di cassazione rileva che i motivi sulla ricostruzione fattuale e sul dolo sono generici e meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello, mentre le ulteriori censure investono valutazioni di merito già sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fornito motivazione adeguata sia sulla ricostruzione del fatto sia sulla sussistenza del dolo, nonché sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    È il reato oggetto del giudizio; la Corte richiama la necessità del dolo richiesto per la sua integrazione e afferma che la motivazione della Corte d'appello sul punto era adeguata.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude rilievi utili del ricorrente sulla causa di non punibilità, ritenendo che la questione fosse stata correttamente valutata in appello nell'ambito della ricostruzione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che si limitino a riproporre in modo generico motivi di appello già disattesi sono inammissibili quando la sentenza impugnata abbia fornito motivazione completa ed esaustiva.
  • La valutazione della ricostruzione del fatto e dell'elemento soggettivo, se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici, non può essere validamente sostituita da una diversa lettura proposta dal ricorrente in cassazione.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e le doglianze sul trattamento sanzionatorio, quando dipendono dalla valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito con motivazione adeguata, non consentono di per sé l'accoglimento del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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