Cassazione Penale, Sentenza n. 48273/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano giudicati per invasione di edificio pubblico finalizzata all'occupazione (art. 633 e ss. c.p.). Alla udienza del 19/11/2011 le parti chiesero congiuntamente la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta regolarizzazione amministrativa dell'occupazione e pagamento dei primi canoni. Il Tribunale dichiarò non doversi procedere ritenendo applicabile la causa estintiva derivante dalla regolarizzazione amministrativa. Il Procuratore generale impugnò sostenendo che il Tribunale aveva riconosciuto una causa di estinzione non prevista dalla legge e quindi adottato una decisione illegittima e abnorme.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il principio di obbligatorietà dell'azione penale e la natura tassativa delle cause di estinzione del reato, ha stabilito che la "regolarizzazione amministrativa" non è prevista dall'ordinamento quale causa estintiva dell'invasione di edifici. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per ulteriore corso, ai sensi degli artt. 623 e 569 c.p.p.
Norme richiamate
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
Base procedurale invocata dal Procuratore generale per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata.
art. 633-639 bis cod. pen.
Normativa che disciplina il reato di invasione di terreni o edifici e le fattispecie connesse, individuando il reato contestato agli imputati.
Norma richiamata dal giudice di primo grado per la declaratoria di causa estintiva; la Cassazione ha rilevato che non può essere invocata per riconoscere cause estintive non previste dalla legge.
art. 112 Costituzione
Principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone interpretazione tassativa e restrittiva delle cause di estinzione del reato.
Richiamato per spiegare gli effetti pratici delle cause di estinzione (impossibilità di misure cautelari, cessazione dello stato di latitanza, obbligo del PM di chiedere archiviazione nelle indagini).
Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento in Cassazione e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; applicata per disporre il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il rinvio deve essere disposto in favore del giudice competente per l'appello.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 33542 del 31/8/2012; Sez. 3, n. 26325 del 3/7/2020
Precedenti che confermano il principio secondo cui le cause di estinzione del reato sono tassative e vanno interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- La regolarizzazione amministrativa di un'occupazione non costituisce, di per sé, una causa di estinzione del reato di invasione di terreni o edifici salvo che non ricorra una causa espressamente prevista dalla legge.
- Le cause di estinzione del reato sono tassative: il giudice non può riconoscere cause estintive "extra ordinem" o crearne di nuove basandosi su valutazioni amministrative.
- Se il giudice ritiene sussistente un fatto che estingue la punibilità, tale fattispecie deve essere prevista dalla legge; in presenza di dubbi il corretto iter è procedere all'accertamento o lasciare che il PM eserciti l'azione secondo le norme vigenti.
- In situazioni analoghe la regolarizzazione amministrativa può avere rilievo per aspetti amministrativi o civilistici o per la determinazione della sanzione, ma non può automaticamente estinguere il procedimento penale.
- Il Procuratore generale o il PM possono impugnare decisioni che attribuiscono efficacia estintiva a circostanze non previste dalla legge; la Cassazione annulla e rinvia quando riscontra violazione di legge.
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