Cassazione Civile, Ordinanza n. 19641/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di separazione personale dei coniugi. In primo grado era stata pronunciata la separazione, rigettata la domanda di mantenimento formulata dalla moglie e poste le spese a suo carico in favore dell’erario. In appello, su impugnazione della moglie, la decisione era stata riformata e il marito era stato condannato a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 150,00, sulla base di una ritenuta sperequazione reddituale tra i coniugi e dell’insussistenza di prova di un effettivo depauperamento del marito in relazione alla nascita di un figlio. Il marito ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente preteso la prova della riduzione delle sue condizioni economiche per effetto della crescita del figlio, mentre tale circostanza costituirebbe un fatto presuntivo da valorizzare senza necessità di prova specifica. Tuttavia, prima di esaminare il merito del motivo, la Corte ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di venti giorni ex art. 369 c.p.c., della prova della notifica (relata/attestazione PEC), essenziale per verificare la tempestività del deposito stesso. La successiva produzione della documentazione con memoria ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare l’omissione, poiché l’uso dell’art. 372 c.p.c. non può consentire un recupero senza limiti temporali di un adempimento perentorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che gravasse sul ricorrente l’onere di provare i presupposti di ammissibilità e procedibilità, inclusa la tempestività del deposito mediante dimostrazione dell’ultima notificazione. Poiché la prova della notifica del ricorso non era stata inserita nel deposito telematico e veniva prodotta solo successivamente con memoria, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., l’omissione non era sanabile. Non essendovi costituzione dell’intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre applicato la sanzione prevista dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, condannando il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 2.500,00, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove, ma la Corte non esamina il motivo nel merito per improcedibilità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è indicato dal ricorrente come vizio di legittimità dedotto, ma non viene scrutinato nel merito per difetto di procedibilità.
a pena d'improcedibilità del ricorso
il ricorso va depositato entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro cui è proposto; l’onere include la prova della tempestiva notificazione e la sua omissione determina improcedibilità.
non consente di recuperare senza limiti temporali la mancata produzione della prova di notifica richiesta dall’art. 369 c.p.c.
consente la richiesta di decisione da parte del ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata; la Corte richiama la disciplina della definizione accelerata.
quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica la sanzione prevista dal comma 3 e quella di cui al comma 4 dell’art. 96 c.p.c., secondo l’interpretazione accolta dalla Corte.
la Corte ritiene che la condanna prevista dal comma 4 operi, nella logica dell’art. 380-bis c.p.c., anche senza costituzione dell’intimato, perché collegata alla definizione conforme alla proposta e rivolta a tutela della collettività.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell’introduzione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente ha l’onere di produrre tempestivamente la prova dell’ultima notificazione del ricorso, poiché da essa dipende la verifica del termine di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c.
- La mancata produzione, nel termine perentorio, della prova della notificazione del ricorso determina improcedibilità e non può essere sanata mediante deposito successivo con memoria o attraverso l’art. 372 c.p.c.
- La documentazione relativa alla notificazione del ricorso deve essere già nella disponibilità della parte ricorrente e va inserita nel deposito iniziale, non essendo sufficiente allegarla solo in un momento successivo.
- Nell’ambito del procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del giudizio conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma anche in funzione deflattiva.
- La sanzione ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, può essere applicata anche in assenza di costituzione dell’intimato quando la Corte definisce il giudizio conformemente alla proposta, poiché la ratio della previsione è disincentivare il ricorso alla definizione ordinaria.
- L’art. 96, comma 4, c.p.c. ha natura sanzionatoria a favore della collettività e non richiede necessariamente una pronuncia sulle spese in favore della controparte per poter operare nel contesto dell’art. 380-bis c.p.c.
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