Cassazione Penale, Ordinanza n. 17395/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha quindi lasciato ferma la decisione d'appello, compreso il trattamento sanzionatorio contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., cioè alla mancata o insufficiente considerazione delle circostanze attenuanti generiche e dei criteri di commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi del tutto generici, perché formulati in modo astratto e privi dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenere la richiesta. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, non illogica, e un adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
Le doglianze sulle attenuanti generiche devono essere sorrette da specifici elementi di fatto e da argomentazioni non astratte; in difetto il motivo è generico.
La censura sulla commisurazione della pena richiede una critica puntuale alla motivazione sul trattamento punitivo; se la motivazione di merito è sufficiente e non illogica, il motivo non supera il vaglio di legittimità.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, le censure relative ad attenuanti generiche e determinazione della pena devono essere specifiche e ancorate a concreti dati di fatto; la mera prospettazione di doglianze astratte determina l'inammissibilità del motivo.
- La motivazione della sentenza di merito sulla pena è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non manifestamente illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- La denuncia di violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. non può tradursi in una richiesta generica di diversa valutazione discrezionale del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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