Cassazione Penale, Ordinanza n. 35539/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2024 confermata dalla Corte d’appello di Napoli, per il delitto continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 74/2000, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Con un unico motivo di ricorso ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena. La sentenza d’appello aveva giustificato il diniego delle attenuanti con l’assenza di resipiscenza, di spiegazioni alternative sui fatti e di iniziative di ristoro in favore dell’Erario; aveva inoltre rilevato che, per il reato di cui al capo b), la pena era stata fissata al minimo edittale applicabile all’epoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata e reiterativa la censura sulle attenuanti generiche: il loro riconoscimento non è un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi e richiede elementi positivi, mentre il giudice di merito può motivare il diniego indicando gli elementi ritenuti ostativi, senza dover rispondere a ogni deduzione difensiva né esaminare singolarmente tutti i parametri dell’art. 133 c.p. Ha inoltre respinto la doglianza sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e che la pena era stata fissata al minimo edittale, senza arbitrarietà o illogicità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l’inammissibilità fosse stata determinata senza colpa.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 25/10/2024, che aveva condannato Giuseppe Caradente Sicco in ordine al delitto continuato di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione.
La disposizione individua il reato per il quale è intervenuta la condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non riesamina la configurabilità del reato.
il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo
Le attenuanti generiche non spettano per il solo fatto che non emergano elementi negativi: occorrono elementi positivi che giustifichino una valutazione favorevole.
Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento
Per motivare la valutazione sulla pena non è necessario discutere singolarmente tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; è sufficiente indicare quello o quelli concretamente considerati.
Quanto alla dosimetria della pena, va ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato fondato sulla mera assenza di elementi negativi: il loro riconoscimento richiede l’individuazione di elementi di segno positivo meritevoli di particolare considerazione.
- Per negare le attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a rispondere a ogni deduzione difensiva né a esaminare tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; è sufficiente indicare gli elementi ritenuti di preponderante rilevanza e ostativi alla concessione.
- La motivazione sulla pena può essere sintetica e richiamare la congruità della sanzione o la gravità del reato e la capacità a delinquere; una spiegazione dettagliata è necessaria quando la pena si discosti notevolmente dalla misura media edittale.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione del giudice di merito non risulti arbitraria o illogica.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta le spese processuali e, quando non emergano elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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