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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12846/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da alcuni rapporti di conto corrente bancario nei quali il correntista aveva contestato addebiti ritenuti illegittimi, in particolare capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e ulteriori costi non dovuti, chiedendo la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma in favore del cliente. In appello, la banca aveva ottenuto una riforma parziale: la Corte territoriale, sulla base della c.t.u. e del ricalcolo complessivo dei rapporti, aveva escluso il diritto alla ripetizione dell’indebito perché non risultavano versamenti solutori da restituire e, anzi, era emerso un saldo complessivamente a credito della banca. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2033 c.c. per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione e, al contempo, accertato d’ufficio il credito della banca; 2) violazione degli artt. 112, 167, 345 c.p.c. e 2946 c.c. per avere la Corte attribuito alla banca un credito non domandato e che avrebbe richiesto domanda riconvenzionale; 3) violazione degli artt. 15, 112, 345 c.p.c. e 2946 c.c. per non avere considerato la cessione dei crediti e la prescrizione dei crediti della banca; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2033 c.c. per un supposto errore di calcolo nella rideterminazione del saldo; 5) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 6) violazione degli artt. 167, 115, 112 c.p.c. e 2946 c.c. per avere pronunciato su un credito della banca dedotto solo in appello e ormai prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa ultra-petizione, osservando che, in materia di conto corrente bancario ancora aperto, la domanda di ripetizione dell’indebito consente comunque un accertamento del saldo depurato delle poste illegittime, senza che ciò comporti automaticamente una condanna restitutoria a carico della banca prima della chiusura del conto. Ha quindi considerato legittimo il ricalcolo complessivo operato dalla Corte d’appello, dal quale era emerso un credito della banca. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla cessione dei crediti e alla prescrizione, perché nuova o generica, e inammissibile la doglianza sul preteso errore di calcolo, sia per difetto di autosufficienza sia perché diretta a un riesame del merito. Ha ritenuto infondata anche la censura sull’omessa pronuncia, in quanto il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello si desumeva dalla decisione nel merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda, ma nella specie l’accertamento del saldo bancario non è stato ritenuto ultra petitum perché conseguenza del necessario ricalcolo della pretesa di ripetizione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sul calcolo del saldo è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio e della c.t.u.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per sostenere la pretesa novità della domanda della banca, ma la Corte ha escluso che vi fosse una domanda nuova

  • art. 342 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è stata disattesa, anche per rigetto implicito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato a sostegno della pretesa novità delle difese in appello, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva o nuova

  • art. 2033 c.c.

    in materia di conto corrente aperto, l’azione di ripetizione dell’indebito consente il solo accertamento del saldo depurato dalle annotazioni illegittime; la restituzione presuppone il pagamento di somme non dovute

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta prescrizione dei crediti della banca, ma la doglianza è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile

  • art. 15 c.p.c.

    citato nella censura sulla cessione dei crediti e sul contraddittorio, ma la questione è stata ritenuta infondata o inammissibile

  • art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza è stata respinta, perché il ricorso conteneva una sufficiente esposizione dei fatti e richiamava con chiarezza gli atti e documenti rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario ancora in essere, la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista non implica necessariamente una condanna restitutoria immediata a carico della banca: il giudice può limitarsi a rideterminare il saldo depurandolo dalle annotazioni illegittime, verificando se residui o meno un effettivo credito restitutorio.
  • L’accertamento del saldo complessivo del rapporto bancario, comprensivo anche delle poste a credito della banca, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando costituisce il necessario presupposto logico-giuridico della decisione sulla domanda di ripetizione proposta dal correntista.
  • La censura di ultrapetizione non è fondata se il giudice si limita a decidere sulle conseguenze del ricalcolo richiesto dall’azione introdotta e dai motivi di appello, senza introdurre un petitum del tutto estraneo alla controversia.
  • Le questioni nuove, generiche o non specificamente illustrate negli atti di merito non possono essere utilmente dedotte per la prima volta in cassazione.
  • La doglianza che investe il merito del ricalcolo contabile o della consulenza tecnica è inammissibile in cassazione quando non si traduce in un vizio di legittimità, ma sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito implica logicamente il rigetto dell’eccezione processuale non espressamente esaminata.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non va interpretato in modo formalistico, purché il ricorso indichi con sufficienza i fatti, il contenuto degli atti rilevanti e la loro collocazione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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