Cassazione Civile, Ordinanza n. 19652/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo a tre immobili per l’anno d’imposta 2002. In precedenza la controversia era stata decisa in appello e poi cassata con rinvio. In sede di rinvio la commissione tributaria regionale, preso atto della rettifica in autotutela della rendita catastale degli immobili e del suo carattere retroattivo per errore dell’ufficio, ha nuovamente rigettato l’appello della contribuente ritenendo legittimo l’avviso perché motivato per relationem alla visura catastale rettificata. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità per mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudizio sulla rendita catastale, ritenuto pregiudicante; (2) nullità per motivazione solo apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza non avrebbe esaminato i motivi di appello riproposti; (3) in subordine, nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione delle norme sull’efficacia della rettifica catastale, deducendo che l’avviso ICI era stato notificato prima della notifica della rettifica della rendita, la quale avrebbe effetti solo dalla notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai rilievi della Corte e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La decisione di rinvio è stata motivata dalla radicale carenza di esame dei motivi di appello riproposti e dall’apparenza/contraddittorietà della motivazione, oltre che dall’omessa pronuncia sulla questione della tempestività della notifica dell’avviso rispetto alla rettifica catastale.
Norme richiamate
la sospensione necessaria era stata invocata per la pendenza di un giudizio pregiudicante sulla rendita catastale, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento degli altri motivi
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la mancanza o apparenza della motivazione
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza
la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di appello ritualmente riproposto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione delle norme sull’efficacia della rettifica catastale
invocato per sostenere che la rettifica della rendita catastale non poteva incidere retroattivamente prima della notificazione
art. 5, comma 2, D.lgs. 504/1992
richiamato come norma che disciplina la base imponibile ICI e il rilievo della rendita catastale
norma di riferimento generale per la determinazione dell’ICI in relazione alla rendita catastale
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di comprendere in modo intellegibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e non affronta i motivi decisivi riproposti dalla parte.
- Ricorre la nullità per omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime su uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto e rilevante ai fini della decisione.
- In presenza di una questione pregiudiziale già definita o comunque incidente sulla base imponibile, il giudice deve comunque esaminare le censure ritualmente riproposte; il loro mancato esame rende la decisione cassabile.
- La contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, o l’uso di formule inconciliabili con il rigetto proclamato, può integrare un vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione con rinvio.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per vizio processuale consistente nell’omessa pronuncia o nella motivazione apparente, la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame completo delle questioni non decise.
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