Cassazione Penale, Ordinanza n. 11158/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di incendio boschivo, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato l'affermazione di responsabilità su un quadro indiziario troppo scarno, senza adeguata elencazione degli indizi e senza considerare un'ipotesi alternativa dei fatti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 45 c.p., sostenendo che non fosse stata valutata l'incidenza delle pessime condizioni del terreno adiacente, asseritamente idonee a determinare l'incendio, con conseguente contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che si era in presenza di una doppia conforme di condanna e che, quindi, le sentenze di primo e secondo grado andavano lette come un unico complesso motivazionale. Ha inoltre osservato che le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, profili non scrutinabili in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, adeguata e priva di illogicità manifeste. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei gradi di merito, oggetto del ricorso
richiamato dalla difesa per censurare la tenuta logica e la consistenza del quadro indiziario posto a base della condanna
invocato dalla difesa per sostenere che la presenza di pessime condizioni del terreno avrebbe potuto incidere causalmente sulla verificazione dell'incendio
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di condanna, la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello devono essere considerate unitariamente ai fini del controllo di legittimità.
- Quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di manifeste illogicità, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto o della prova.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
- L'eventuale deduzione di cause alternative dell'evento non è sufficiente se non si confronta con il ragionamento probatorio già sviluppato nei due gradi di merito e sorretto da criteri inferenziali logicamente coerenti.
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