Cassazione Penale, Sentenza n. 21062/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'indagato è contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309/1990 per detenzione, senza autorizzazione, di sostanze stupefacenti di varia tipologia. In sede di gravame cautelare la difesa ha contestato: a) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza; b) l'assenza di motivazione sulla necessità della misura carceraria rispetto a misure meno afflittive; c) la mancata individuazione di comportamenti concreti che giustifichino il pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, rilevando in particolare che: a) sulla sussistenza dei gravi indizi il Tribunale di Cagliari si era già pronunciato nel riesame del 27 giugno 2022 e la difesa non ha indicato elementi nuovi idonei a scalfire il giudicato cautelare; b) la misura cautelare carceraria è stata adeguatamente motivata con riferimento all'ingente quantità di stupefacente e alla pianificazione della trasferta dalla Toscana alla Sardegna, fattori sintomatici di legami con organizzazioni di traffico e di una "discreta professionalità" idonea a fondare il pericolo di reiterazione; c) le misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo remoto) sono state ritenute insufficienti a prevenire il rischio di allontanamento e la prosecuzione dell'attività delittuosa, per la scarsa affidabilità dell'indagato e la difficoltà pratica nel garantire il rispetto di divieti di comunicazione. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la sentenza è stata trasmessa ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che incrimina la detenzione non autorizzata di sostanze stupefacenti. Nel caso ha costituito il titolo di reato la cui gravità, unitamente alla quantità e alla modalità di commissione, è stata valutata come elemento sintomatico di professionalità e di rischio di reiterazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede l'onere delle spese processuali; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in cassazione.
disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma che disciplina le comunicazioni/responsabilità successive alla sentenza; la Corte ha disposto la trasmissione della decisione alle autorità previste da tale norma.
Principio giurisprudenziale sull'intangibilità del giudicato cautelare (Corte di cassazione, Sez. V, 15 giugno 2018, n. 27710)
Principio secondo cui le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale e non possono essere riesaminate nella stessa sede cautelare salvo che emergano elementi nuovi; la Corte lo ha richiamato per escludere la richiesta di rivisitazione degli elementi già valutati.
Massime di principio
- Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva: per ottenere la modifica o revoca di una misura cautelare bisogna produrre elementi nuovi e significativi emersi dopo la pronuncia che ha reso "intoccabile" la decisione precedente.
- L'ingente quantitativo di stupefacente e la pianificazione di trasferte per la commissione del reato sono indici rilevanti per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione e possono giustificare la custodia in carcere.
- La mera qualità di incensurato non scalfisce, di per sé, la valutazione del pericolo di reiterazione quando il contesto fattuale (quantitativi, modalità operative, guadagni rilevanti, trasferte) indichi professionalità e legami con reti di traffico.
- Gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, possono essere ritenuti insufficienti se sussistono concrete probabilità di allontanamento, di contatti continuativi con ambienti criminali o di mancato rispetto di divieti comunicativi; in tali casi la misura pienamente detentiva può essere considerata l'unica idonea.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale censurare vizi giuridici o di motivazione specifici e, se si contesta la motivazione, indicare perché la valutazione dei fatti sia illogica, contraddittoria o insufficiente, non limitandosi a una richiesta generica di revisione.
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