Cassazione Civile, Sentenza n. 16652/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
AMA s.p.a. aveva chiesto il rimborso di IVA (euro 2.727.272,37) relativa a una fattura emessa il 29/04/2010. L'istanza di rimborso è stata presentata il 12/07/2013. La CTP aveva ritenuto tardiva l'istanza rispetto alla liquidazione periodica mensile dell'IVA del 16/05/2010; la CTR ha confermato che il termine biennale decorreva da quella liquidazione e ha escluso che il versamento materiale effettuato dalla società capogruppo in regime di IVA di gruppo (18/07/2011) potesse spostare il dies a quo. AMA ha impugnato in Cassazione la ricostruzione della CTR circa l'individuazione del giorno del pagamento e del momento in cui è sorto il presupposto per la restituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di AMA. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in mancanza di disciplina specifica, per la domanda di rimborso si applica l'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 (termine biennale dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione). La Corte ha ritenuto che nel caso concreto il diritto al rimborso era venuto ad esistenza già con la liquidazione periodica del 16/05/2010 (momento in cui è emerso l'errore) e che quindi l'istanza del 12/07/2013 era oltre il termine decadenziale. Ha inoltre chiarito che il regime di liquidazione IVA di gruppo non modifica il principio secondo cui l'errore che consente la ripetizione può far decorrere il termine dalla liquidazione periodica ove da quella liquidazione sia possibile esercitare il diritto al rimborso. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l'Agenzia non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione
Norma residuale applicabile alle domande di rimborso IVA non disciplinate specificamente: il termine biennale decorre dal pagamento materiale dell'imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Il dies a quo è il momento in cui il diritto al rimborso è esercitabile.
art. 30-ter, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
Disposizione che conferma il criterio della decorrenza dal versamento o, se successivo, dal presupposto per la restituzione; la Corte la interpreta come conferma della rilevanza del versamento materiale quando esistente, senza escludere che il diritto possa decorrere già da una liquidazione periodica che renda il diritto esercitabile.
art. 73 d.P.R. n. 633/1972 (regime di liquidazione IVA di gruppo)
Regime opzionale che trasferisce i saldi IVA delle controllate alla controllante. La Corte rileva che, pur essendo la controllante l'unica titolata al versamento e alla scelta tra rimborso/accredito, il diritto alla ripetizione per la controllata può essere riconoscibile già al momento della sua liquidazione periodica se da quella liquidazione il diritto al rimborso è concretamente esercitabile.
art. 206 Direttiva 2006/112/CE
ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista dall'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori
La Direttiva consente agli Stati membri di differire il momento del pagamento rispetto alla dichiarazione; non contrasta con la possibilità per il diritto nazionale di individuare il dies a quo in funzione del versamento o del momento in cui nasce il presupposto per la restituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata solo in relazione alla statuizione sulle spese di lite (indicazione della disciplina processuale sull'eventuale compensazione delle spese); nella sentenza è detto che nessuna statuizione sulle spese è assunta per mancata difesa dell'intimata.
Massime di principio
- Per rimborsi IVA non disciplinati specificamente, si applica l'art. 21(2) d.lgs. 546/1992: termine di decadenza biennale dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
- Il dies a quo decorre dal momento in cui il diritto al rimborso è effettivamente esercitabile: se l'errore produce immediata possibilità di ripetizione (es. pagamento indebito o liquidazione periodica che evidenzia l'errore), il termine corre da tale momento anche se il versamento materiale avviene successivamente per effetto del regime di gruppo.
- Nel regime di IVA di gruppo occorre distinguere tra il versamento materiale operato dalla controllante e la sorgente del diritto alla ripetizione per la controllata: la presenza di un errore già nella liquidazione della controllata può far decorrere il termine dalla liquidazione periodica della stessa.
- L'incertezza soggettiva del contribuente circa il diritto al rimborso non sospende la decorrenza del termine decadenziale; pertanto è fondamentale tempestività e conservazione della documentazione (liquidazioni, fatture, versamenti).
- Eccezioni possono sussistere in presenza di comportamenti o informazioni dell'Amministrazione o di pronunce comunitarie che rendano inaccessibile o impossibile l'esercizio del diritto; in tali casi il dies a quo può essere valutato diversamente.
- In pratica, in situazioni analoghe valutare: a) se il versamento materiale è stato effettuato e quando; b) se dalla liquidazione periodica è già emerso un errore che rende il diritto esercitabile; c) l'impatto del regime di gruppo; d) agire entro due anni dal dies a quo salvo specifiche eccezioni.
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