Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16609/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 27491/2019 che aveva dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso per cassazione (per difetto del requisito di autosufficienza) ritenendo non trascritto il contenuto delle "lettere di garanzia" firmate da Azzoni. I ricorrenti contestavano che il contenuto delle lettere era invece stato trascritto (in parte/integralmente) nel ricorso per cassazione, configurando un errore di fatto della precedente ordinanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella parte relativa all'affermazione di inammissibilità del quarto motivo, ravvisando un errore di fatto nella precedente ordinanza (la Corte aveva ritenuto inesistente la specifica trascrizione, mentre dal ricorso risultava una trascrizione parziale ma significativa). Revocata tale parte dell'ordinanza, la Corte ha poi esaminato il quarto motivo nel merito e lo ha rigettato: ha ritenuto che le lettere di garanzia (che garantivano "tutte le obbligazioni" della promittente venditrice) potessero essere interpretate, secondo il canone letterale, come riferibili anche all'obbligo di restituzione del doppio della caparra; dunque la censura dei ricorrenti è infondata. Spese del giudizio di revocazione compensate tra le parti; possibile applicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per il rito e le modalità di trattazione del ricorso; qui richiamata per legittimare la decisione secondo le forme ivi previste.

  • art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (conv. L. 24/02/2023, n. 14)

    Richiamato per la decorrenza/applicabilità della richiamata disciplina procedurale.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Base normativa per il procedimento di revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile la revocazione limitatamente alla parte viziata dall'errore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Riferimento procedurale collegato alle modalità di segnalazione e trattazione della controversia in camera di consiglio su proposta del relatore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Norma sul requisito di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione (necessità di trascrizione dei documenti essenziali); la precedente ordinanza aveva ritenuto mancare tale requisito per il quarto motivo.

  • art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    Richiamati come parametri di censura (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo, motivazione insufficiente) rispetto ai motivi di cassazione esaminati.

  • art. 369 c.p.c.

    Norma evocata in ordine all'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla ragione più liquida (esame del merito).

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Definizione dell'errore di fatto suscettibile di revocazione; la Corte ha applicato i criteri che richiedono un errore meramente percettivo, incontrovertibile dagli atti e decisivo.

  • art. 1385 cod. civ.

    Regola sulla caparra; la Corte ha ricordato che il recesso e la richiesta del doppio della caparra possono essere esercitati anche quando si sia verificata la risoluzione di diritto.

  • art. 1457 e art. 1455 cod. civ.

    Norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla gravità dell'inadempimento: la Corte territoriale ha valutato la non scarsa importanza dell'inadempimento (questione di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata).

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente esposta rispetto alla condanna del garante.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferimento alla decisione d'ufficio e all'ambito dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto non rilevante per la cassazione la lamentata pronuncia d'ufficio non contestata in modo efficace.

  • art. 1362 e 1363 cod. civ.

    Criteri di interpretazione contrattuale: prevale il significato letterale delle parole; la Corte ha ritenuto che la formula garantistica "tutte le obbligazioni" includa anche l'obbligo di restituzione del doppio della caparra.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della possibile necessità di un ulteriore versamento da parte dei ricorrenti per il giudizio di revocazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis/395 c.p.c.) è ammissibile solo se l'errore è un errore percettivo incontrovertibile dagli atti e decisivo per la decisione; la semplice diversa valutazione dei motivi o degli atti non basta.
  • Se la Corte di cassazione dichiara un motivo inammissibile per carenza di autosufficienza (mancata trascrizione di documenti), la revocazione può riuscire solo dimostrando che il documento era effettivamente riportato nel ricorso e che l'errore è quindi di fatto.
  • Anche se la revocazione ottiene l'annullamento di una parte della decisione, il motivo revocato può comunque essere esaminato e rigettato nel merito: la revoca non garantisce automaticamente il successo sostanziale del ricorrente.
  • Nell'interpretazione delle garanzie personali scritte (es. "garanzia per tutte le obbligazioni"), prevale il criterio letterale: una formula ampia può ricomprendere obblighi compensativi come la restituzione del doppio della caparra.
  • Le questioni di fatto (es. valutazione della gravità dell'inadempimento) rimangono di competenza del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • Il giudice di legittimità può decidere nel merito nonostante eccezioni procedurali non risolte, se vi sono motivi più liquidi che consentono la definizione della controversia.
  • In caso di giudizio di revocazione, le spese possono essere compensate e può essere dovuto un contributo unificato aggiuntivo; occorre valutare gli oneri procedurali correlati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.