Cassazione Civile, Sentenza n. 16600/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava lo scioglimento della comunione su un immobile e, in caso di indivisibilità, la vendita all'incanto; i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale (e/o contestato) l'accertamento dell'usucapione a favore di Domenico Pistone. In cassazione i ricorrenti deducevano molteplici vizi: inammissibilità e tardività della domanda riconvenzionale (art.167 c.p.c.), difetto di legittimazione passiva di Rosaria Lo Presti per essere fallita (art.164 c.p.c.), errata valutazione sulla contestazione dei fatti costitutivi dell'usucapione, esclusione e irrilevanza della prova testimoniale, mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio per la determinazione del valore dell'immobile, mancata sospensione del processo esecutivo, e vizio nella condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura riguardante la posizione di Rosaria Lo Presti per la sua incapacità di stare in giudizio ex art.43 l. fall. Quanto a Domenico Pistone, la Corte ha giudicato inammissibili i motivi in quanto, in massima parte, essi impugnavano valutazioni di merito (fatti) non sindacabili in sede di legittimità o non erano supportati da censure specifiche e circostanziate. La sentenza di merito (Tribunale e Corte d'appello) è stata confermata nei punti essenziali; le spese di giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 167 c.p.c. co. 2
Regime di preclusione delle domande riconvenzionali e delle relative prove; qui la Corte d'appello ha qualificato come contestazione dei fatti costitutivi dell'usucapione ciò che i ricorrenti avevano definito domanda riconvenzionale, rendendo non applicabile la preclusione ritenuta dai ricorrenti
art. 164 c.p.c.
Norma sulla legittimazione processuale passiva; la Corte ha richiamato il principio per osservare che, per la posizione di Lo Presti, rileva l'incapacità processuale derivante dal fallimento (art.43 l.fall.) e non una semplice questione di legittimazione passiva
art. 43 l. fall.
Incidenza dell'apertura del fallimento sull'incapacità dell'insolvente a stare in giudizio: la pronuncia di merito è stata ritenuta corretta nel qualificare l'impossibilità per la Lo Presti di partecipare come parte autonoma, con conseguente inammissibilità di doglianze che insistono su quella posizione
art. 1158 c.c.
Prescrizione e usucapione: il motivo relativo all'accertamento dell'usucapione è stato considerato in sostanza un'impugnazione di fatti e valutazioni di merito non sindacabili in cassazione
art. 245 c.p.c.
Limiti e ammissibilità della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto che la decisione di non ammettere o ritenere irrilevante la prova testimoniale rientrasse nella valutazione di merito non sindacabile in cassazione
art. 115 c.p.c.
Poteri del giudice in ordine all'istruzione probatoria (ad es. nomina c.t.u.); la richiesta di c.t.u. per la valutazione del valore immobiliare è stata vista come questione di merito sottratta al sindacato di legittimità
artt. 601 e 708 c.p.c.
Norme relative alla sospensione dell'esecuzione: il motivo sulla sospensione del processo esecutivo non è stato ritenuto adeguatamente argomentato rispetto alle ragioni già valorizzate in sede di merito
art. 91 c.p.c.
Regime delle spese di lite: la condanna alle spese è stata confermata stante l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la parte convenuta è fallita, la sua incapacità di stare in giudizio (art.43 l. fall.) invalida molte doglianze personali: le azioni devono essere mosse dal curatore o dalla curatela del fallimento.
- La Cassazione non riesamina il merito (valutazione dei fatti, valutazione della prova, esigenze istruttorie) se la critica è una semplice contrapposizione della ricostruzione probatoria del giudice di merito; occorrono censure di diritto ben circostanziate.
- La qualificazione di una domanda come 'riconvenzionale' o come 'contestazione dei fatti costitutivi' è determinante per l'applicabilità delle regole di preclusione (art.167 c.p.c.): occorre valutare la sostanza della domanda e non la sua etichettatura formale.
- Le richieste di ammissione di prove (testimonianze) o la nomina del c.t.u. rientrano normalmente nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente revocabili in cassazione salvo vizio di diritto evidente.
- Per ottenere la sospensione di un processo esecutivo è necessario fornire motivazioni specifiche e circostanziate; la mera impugnazione della sentenza non è di per sé sufficiente.
- Le spese seguono generalmente la soccombenza: se il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese vengono poste a carico del ricorrente.
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