Cassazione Penale, Sentenza n. 4611/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP del Tribunale di Campobasso. I motivi denunciati includevano: omissione di motivazione e mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. (Ciarella Antonietta e Sarachelli Guerino); omissione di verifica ex art.129 c.p.p. e difetto di sussistenza del fatto (Ciarella Federico); apparenza della motivazione e omessa verifica dei fatti e, per De Silvio Rossella, anche l'erronea applicazione della legge perché al reato associativo di cui all'art.74, comma 6, d.P.R. 309/90 è stata inflitta sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria, mentre la norma prevede la sola pena detentiva. Inoltre è rilevante il quadro normativo che limita i motivi di cassazione avverso il patteggiamento (art.448, comma 2-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte ha accolto i ricorsi di Federico Ciarella e Rossella De Silvio, ritenendo illegale la pena applicata: per il reato associativo ex art.74, comma 6, d.P.R. 309/90 era stata irrogata anche la pena pecuniaria (di specie diversa rispetto a quella prevista), con ciò alterando il calcolo delle aumentazioni; pertanto la sentenza è annullata senza rinvio nei loro confronti e gli atti sono trasmessi al GIP del Tribunale di Campobasso per il prosieguo. I ricorsi di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli sono dichiarati inammissibili perché basati su censure non consentite dall'art.448, comma 2-bis c.p.p. (vizi di motivazione e mancata verifica di cause di proscioglimento), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre ritenuto inefficaci, secondo i casi, le rinunce rese dagli imputati o dai difensori quando non idonee o quando l'illegalità della pena deve essere rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta e l'accordo per il patteggiamento; qui richiamata come titolo del procedimento di cui alla sentenza impugnata
Disposizione sulle cause di non punibilità/proscioglimento; i ricorrenti lamentavano omissione di verifica della sua applicabilità, ma tale censura non è ammissibile in cassazione avverso patteggiamento salvo i casi tassativi previsti dall'art.448 c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in cassazione contro le sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi espressamente indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza); perciò vizi di motivazione o verifiche ex art.129 non sono in linea di principio deducibili
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Prevede la pena per il reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che per tale disposizione sia prevista la sola pena detentiva e che l'applicazione, nella sentenza impugnata, anche della pena pecuniaria costituisca illegittimità di specie della sanzione
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa a specifici reati più gravi (fra i fatti contestati); è citata in relazione alla continuazione con un reato già irrevocabilmente giudicato, che giustifica l'applicazione della pena in continuazione per alcuni imputati
art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309/1990
Aggravante applicata nella determinazione della pena; la Corte ha rilevato che l'errata base (inclusione di una pena pecuniaria non prevista) ha alterato le maggiorazioni applicate
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. n.47182 del 31/03/2022 e n.38809 del 31/03/2022)
Principi affermati secondo cui la Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena quando la sanzione eccede il tipo astratto previsto dalla legge (per specie o per superamento del massimo edittale), anche indipendentemente dalla riconducibilità o meno del motivo di impugnazione
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento le censure ammissibili in Cassazione sono limitate dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.: si possono dedurre solo questioni relative alla volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, alla errata qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
- I vizi di motivazione o la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. non costituiscono di regola motivo ammissibile contro il patteggiamento in Cassazione
- Se la pena applicata nella sentenza di patteggiamento è di specie diversa da quella prevista dalla legge (es. applicazione di pena pecuniaria quando la norma prevede solo pena detentiva) o eccede il massimo edittale, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e annullare la sentenza anche se il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile o rinunciato
- La rinuncia all'impugnazione è diritto personalissimo: deve essere manifestata dall'imputato personalmente o da procuratore speciale; una rinuncia proveniente da difensore senza procura speciale può essere inefficace
- In presenza di accordi di patteggiamento, la correttezza della qualificazione giuridica e la legittimità della specie di pena scelta sono soggetti di controllo particolare: errori su questi punti possono travolgere l'accordo e determinare l'annullamento senza rinvio
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