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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4611/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP del Tribunale di Campobasso. I motivi denunciati includevano: omissione di motivazione e mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. (Ciarella Antonietta e Sarachelli Guerino); omissione di verifica ex art.129 c.p.p. e difetto di sussistenza del fatto (Ciarella Federico); apparenza della motivazione e omessa verifica dei fatti e, per De Silvio Rossella, anche l'erronea applicazione della legge perché al reato associativo di cui all'art.74, comma 6, d.P.R. 309/90 è stata inflitta sia la pena detentiva sia la pena pecuniaria, mentre la norma prevede la sola pena detentiva. Inoltre è rilevante il quadro normativo che limita i motivi di cassazione avverso il patteggiamento (art.448, comma 2-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi di Federico Ciarella e Rossella De Silvio, ritenendo illegale la pena applicata: per il reato associativo ex art.74, comma 6, d.P.R. 309/90 era stata irrogata anche la pena pecuniaria (di specie diversa rispetto a quella prevista), con ciò alterando il calcolo delle aumentazioni; pertanto la sentenza è annullata senza rinvio nei loro confronti e gli atti sono trasmessi al GIP del Tribunale di Campobasso per il prosieguo. I ricorsi di Antonietta Ciarella e Guerino Sarachelli sono dichiarati inammissibili perché basati su censure non consentite dall'art.448, comma 2-bis c.p.p. (vizi di motivazione e mancata verifica di cause di proscioglimento), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre ritenuto inefficaci, secondo i casi, le rinunce rese dagli imputati o dai difensori quando non idonee o quando l'illegalità della pena deve essere rilevata d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta e l'accordo per il patteggiamento; qui richiamata come titolo del procedimento di cui alla sentenza impugnata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle cause di non punibilità/proscioglimento; i ricorrenti lamentavano omissione di verifica della sua applicabilità, ma tale censura non è ammissibile in cassazione avverso patteggiamento salvo i casi tassativi previsti dall'art.448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione contro le sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi espressamente indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza); perciò vizi di motivazione o verifiche ex art.129 non sono in linea di principio deducibili

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la pena per il reato associativo in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che per tale disposizione sia prevista la sola pena detentiva e che l'applicazione, nella sentenza impugnata, anche della pena pecuniaria costituisca illegittimità di specie della sanzione

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa a specifici reati più gravi (fra i fatti contestati); è citata in relazione alla continuazione con un reato già irrevocabilmente giudicato, che giustifica l'applicazione della pena in continuazione per alcuni imputati

  • art. 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante applicata nella determinazione della pena; la Corte ha rilevato che l'errata base (inclusione di una pena pecuniaria non prevista) ha alterato le maggiorazioni applicate

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. n.47182 del 31/03/2022 e n.38809 del 31/03/2022)

    Principi affermati secondo cui la Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena quando la sanzione eccede il tipo astratto previsto dalla legge (per specie o per superamento del massimo edittale), anche indipendentemente dalla riconducibilità o meno del motivo di impugnazione

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento le censure ammissibili in Cassazione sono limitate dall'art.448, comma 2-bis c.p.p.: si possono dedurre solo questioni relative alla volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, alla errata qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
  • I vizi di motivazione o la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p. non costituiscono di regola motivo ammissibile contro il patteggiamento in Cassazione
  • Se la pena applicata nella sentenza di patteggiamento è di specie diversa da quella prevista dalla legge (es. applicazione di pena pecuniaria quando la norma prevede solo pena detentiva) o eccede il massimo edittale, la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e annullare la sentenza anche se il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile o rinunciato
  • La rinuncia all'impugnazione è diritto personalissimo: deve essere manifestata dall'imputato personalmente o da procuratore speciale; una rinuncia proveniente da difensore senza procura speciale può essere inefficace
  • In presenza di accordi di patteggiamento, la correttezza della qualificazione giuridica e la legittimità della specie di pena scelta sono soggetti di controllo particolare: errori su questi punti possono travolgere l'accordo e determinare l'annullamento senza rinvio

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